Graduazione della Pena: i Limiti al Sindacato della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di graduazione della pena. Quando un imputato contesta la severità della sanzione inflitta, fino a che punto la Suprema Corte può intervenire? La decisione analizzata ribadisce un principio consolidato: la determinazione della pena è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici evidenti o di violazioni di legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto aggravato, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano proprio su questi due aspetti, ritenuti dall’appellante ingiustamente severi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che le argomentazioni proposte dall’imputato non erano altro che una sterile ripetizione di quelle già presentate e correttamente respinte in appello. Soprattutto, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito della congruità della pena, un’operazione preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni: la Discrezionalità nella Graduazione della Pena
Il cuore della pronuncia risiede nella riaffermazione della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena. Tale potere, esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, non è sindacabile in Cassazione se la motivazione che lo sorregge non è palesemente illogica, contraddittoria o frutto di un mero arbitrio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata sia per la quantificazione della sanzione sia per il diniego delle attenuanti generiche.
In particolare, per quanto riguarda le attenuanti, la decisione era stata solidamente ancorata a un elemento oggettivo e decisivo: i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, conferma che un congruo riferimento a elementi ritenuti rilevanti dal giudice è sufficiente per motivare il diniego di tali benefici. Tentare di contestare questa valutazione in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità, si traduce in una richiesta inammissibile di riesame del merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione non può basarsi su una generica doglianza circa l’eccessiva severità della pena. Per avere successo, il ricorso deve individuare e dimostrare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nel percorso argomentativo del giudice di merito. La discrezionalità nella graduazione della pena è un caposaldo del nostro sistema e la Cassazione interviene solo come custode della legalità del processo decisionale, non come un terzo giudice del fatto. Di conseguenza, un appello fondato sulla speranza di ottenere uno ‘sconto di pena’ basato su una diversa valutazione delle circostanze fattuali è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. Il ricorso è inammissibile se mira a una nuova valutazione sulla congruità della pena, che è una decisione discrezionale del giudice di merito. Si può contestare solo se la motivazione è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento palesemente illogico o se è del tutto assente.
Per quale motivo è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale ha motivato il diniego facendo riferimento ai numerosi precedenti penali specifici dell’imputato. Questo elemento è stato ritenuto sufficiente e decisivo per giustificare la mancata concessione del beneficio.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione perché non possiede i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso non denunciava un errore di diritto (vizio di legittimità), ma chiedeva una riconsiderazione dei fatti e della valutazione del giudice, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 28 luglio 2018);
-
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruament disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli ar 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, d parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenu nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto di come l’imputato risultasse gravato da numerosissimi precedenti specifici);
- rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 12 marzo 2025
ente