Graduazione della pena: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 45772/2023, offre un’importante lezione sui limiti entro cui un condannato può contestare la severità della sanzione ricevuta. L’analisi si concentra sulla graduazione della pena, un concetto chiave che definisce il potere discrezionale del giudice nel quantificare la sanzione. Questo provvedimento chiarisce perché non è sufficiente ritenere una pena ‘troppo alta’ per ottenere una sua riduzione in sede di legittimità.
Il Fatto in Breve
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza era l’eccessiva gravosità della pena che gli era stata inflitta. L’imputato, in sostanza, non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che i giudici dei gradi precedenti avessero applicato una sanzione sproporzionata rispetto ai fatti commessi. La questione è quindi giunta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare l’ammissibilità di tale censura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: la valutazione sulla congruità della pena è di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorrente è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Graduazione della Pena
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto le lamentele del ricorrente. La Corte ha spiegato che la graduazione della pena, ovvero la sua quantificazione concreta, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere si esercita seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Questo potere discrezionale si estende a tutti gli aspetti della determinazione della pena, inclusi:
* La fissazione della pena base.
* Gli aumenti per le circostanze aggravanti.
* Le diminuzioni per le circostanze attenuanti.
* Gli aumenti per la continuazione tra più reati.
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione per stabilire se la pena sia ‘giusta’ o ‘congrua’. Il giudizio di legittimità ha il solo compito di verificare che la decisione del giudice di merito non sia il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcun vizio di questo tipo, concludendo che la censura del ricorrente mirava semplicemente a ottenere una nuova e non consentita valutazione nel merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: non si può ricorrere in Cassazione semplicemente perché si ritiene la propria pena eccessiva. La discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena è ampia e sindacabile solo in presenza di vizi logici evidenti o di decisioni arbitrarie. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che le argomentazioni relative alla mitezza della sanzione devono essere sviluppate e provate nei primi due gradi di giudizio. In assenza di una palese irragionevolezza nella motivazione della sentenza impugnata, il tentativo di ridiscutere la severità della pena davanti alla Suprema Corte è destinato all’insuccesso.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo severa?
No, non è possibile se la contestazione mira solo a una nuova valutazione della congruità della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è frutto di un ragionamento palesemente illogico o di mero arbitrio.
Chi decide l’esatto ammontare della pena da infliggere?
La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le varie circostanze, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello), che deve attenersi ai principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nella valutazione della pena?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e controllare che la motivazione della sentenza non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45772 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso che lamenta la eccessiva gravosità della pena irrogata è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti p continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discen che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamen illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel ca di specie – non ricorre;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
o
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
Il Consigliere nsore
Il Presidente