Graduazione della pena: la Cassazione ribadisce la discrezionalità del giudice
Con l’ordinanza n. 45385/2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la graduazione della pena. La decisione offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la determinazione della sanzione da parte del giudice di merito, confermando un orientamento consolidato.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza, emessa dal Tribunale di Roma, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputata, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
I motivi del ricorso: una critica al trattamento sanzionatorio
Il ricorso lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Le critiche si concentravano su due aspetti principali:
1. La valutazione del quadro probatorio.
2. Il trattamento sanzionatorio, ritenuto il frutto di una determinazione priva di criteri oggettivi e con carenza di prove a supporto.
In sostanza, la difesa contestava non solo l’accertamento della responsabilità, ma soprattutto il modo in cui i giudici di merito avevano quantificato la pena, incluse le circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione della Corte sulla graduazione della pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo “manifestamente infondato”. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure mosse dalla ricorrente non trovavano alcun riscontro nel provvedimento impugnato. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale penale.
La discrezionalità del giudice di merito
Il cuore della pronuncia risiede nell’affermazione che la graduazione della pena rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Tali articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, valutando una serie di indici specifici (modalità dell’azione, gravità del danno, intensità del dolo, etc.).
I limiti del sindacato di legittimità
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo compito non è quello di ricalcolare la pena o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo sindacato è limitato alla verifica che:
* Il potere discrezionale sia stato esercitato entro i limiti di legge.
* La decisione sia supportata da una motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che i giudici d’appello avevano adempiuto a questo onere argomentativo, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della sanzione.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta: i vizi lamentati dalla ricorrente, quali la carenza di prove e l’assenza di criteri oggettivi nella determinazione della pena, non emergevano dal provvedimento impugnato. La Corte d’Appello aveva fornito un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti”, adempiendo così al proprio obbligo di motivazione. Poiché la determinazione della pena base e la valutazione delle circostanze sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, e poiché tale potere era stato esercitato correttamente, non vi era spazio per un intervento della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma un principio fondamentale: l’appello alla Corte di Cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o della congruità della pena. La graduazione della pena è una prerogativa del giudice di merito che, se motivata in modo adeguato e conforme ai criteri legali, diventa insindacabile in sede di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su vizi concreti e rilevabili dalla sentenza impugnata, e non su una generica doglianza sull’entità della sanzione.
Può la Corte di Cassazione modificare una pena decisa da un giudice di merito perché la ritiene troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può ricalcolare la pena o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che il potere discrezionale nella determinazione della pena sia stato esercitato nel rispetto della legge (artt. 132 e 133 c.p.) e con una motivazione logica e adeguata.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che le ragioni presentate nell’impugnazione sono così palesemente prive di fondamento giuridico che non è necessario un esame approfondito per respingerle. Nel caso specifico, i difetti lamentati non erano riscontrabili nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questa ordinanza, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45385 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45385 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di tentato furto aggravato.
Considerato che l’unico motivo del ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla valutazione del quadro probatorio, sia al trattamento sanzionatorio, oltre a essere manifestamente infondato, perché i vizi lamentati – nel caso di specie, carenza di prove e assenza di criteri oggettivi nella determinazione della pena -, non emergono dal provvedimento impugnato, non è neanche consentito in sede di legittimità, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti sia per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., così come avvenuto nel caso di specie, in cui la corte territoriale ha adempiuto adeguatamente all’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-ceFse-m-errtadella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente