Graduazione della Pena: il Potere Discrezionale del Giudice
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema penale: la graduazione della pena rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e non può essere oggetto di una semplice rivalutazione in sede di legittimità. Questa decisione chiarisce i limiti del ricorso in Cassazione quando l’unico motivo di doglianza riguarda l’entità della sanzione inflitta. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso: l’eccessività della pena. A suo dire, la sanzione era sproporzionata a causa della presunta carenza di prova del danno economico derivato dal reato contestato. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una riduzione della pena stabilita nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sulla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che contestare l’entità della pena, sostenendo che sia eccessiva, non è un motivo valido per un ricorso in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la scelta sulla graduazione della pena è un potere esclusivo del giudice di merito. Questo potere viene esercitato seguendo i criteri direttivi fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, il giudice d’appello avesse adeguatamente adempiuto al suo onere di motivazione. La decisione sulla pena non era arbitraria, ma fondata su un’analisi concreta e logica di elementi decisivi. In particolare, la Corte d’Appello aveva basato la sua valutazione su tre pilastri fondamentali:
1. La dinamica dei fatti: La ricostruzione degli eventi, così come descritta in modo credibile dalle vittime della truffa, ha avuto un peso significativo.
2. Il modus operandi: È stata riscontrata una coincidenza nel modo di agire dell’imputato, un elemento che rivela una certa abilità e premeditazione nel commettere il reato.
3. I precedenti penali: La presenza di una pluralità di condanne precedenti a carico dell’imputato è stata considerata un indice rilevante della sua pericolosità sociale e della sua inclinazione a delinquere.
La Corte di Cassazione ha concluso che questo insieme di elementi giustificava pienamente la pena inflitta, rendendo il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma del fatto che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. La sua funzione è quella di garantire l’osservanza della legge e la corretta interpretazione delle norme, non di sostituire la valutazione del giudice di merito con una propria. La graduazione della pena è l’espressione massima di questa valutazione, basata su un’analisi complessiva del fatto e della personalità dell’imputato. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce la necessità di formulare ricorsi basati su vizi di legittimità concreti, come l’errata applicazione di una norma o una motivazione palesemente viziata, piuttosto che su un generico disaccordo con la severità della sanzione.
È possibile ricorrere in Cassazione sostenendo semplicemente che la pena è troppo alta?
No, non è consentito dalla legge. La Corte di Cassazione ha chiarito che la determinazione dell’entità della pena (la cosiddetta graduazione) è un potere discrezionale del giudice di merito. Un ricorso basato solo su questo motivo è considerato manifestamente infondato, a meno che la motivazione del giudice non sia del tutto assente, illogica o contraddittoria.
Quali elementi considera il giudice per decidere l’entità della pena?
Il giudice deve basarsi sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso esaminato, gli elementi decisivi sono stati la dinamica dei fatti come descritta dalle vittime, il modus operandi specifico dell’imputato e la sua pluralità di condanne precedenti, che indicano una certa inclinazione a delinquere.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15796 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bredic Danni,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena in ragione della carenza di prova del danno derivato dal reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare le pagg. 3-4 della sentenza impugnata) quali la dinamica dei fatti come descritta credibilmente dalle vittime, la coincidenza del modus operandi esibito dall’imputato e la pluralità di condanne precedenti gravanti sull’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
41 Presidente