Graduazione della pena: quando la decisione del giudice è insindacabile
L’ordinanza n. 17291/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del controllo di legittimità in materia di graduazione della pena. Questo concetto, centrale nel diritto penale, riguarda il potere del giudice di quantificare la sanzione da infliggere al condannato. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: tale valutazione è un’espressione della discrezionalità del giudice di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che non presenti vizi gravi e palesi.
Il caso in esame: ricorso contro la quantificazione della sanzione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In sostanza, il ricorrente riteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la quantità di pena inflitta.
L’analisi della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Mentre i primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) analizzano i fatti e le prove, la Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, senza poter entrare nuovamente nel merito delle vicende processuali.
La discrezionalità nella graduazione della pena: le motivazioni della Corte
La Corte ha specificato che la graduazione della pena è una delle massime espressioni del potere discrezionale affidato al giudice di merito. Quest’ultimo, nell’esercitare tale potere, deve attenersi ai principi guida enunciati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che indicano i criteri da considerare (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.).
I limiti al sindacato di legittimità
La scelta del giudice sulla quantità della pena sfugge al controllo della Cassazione se non è frutto di mero arbitrio. Un ricorso su questo punto può essere accolto solo se la motivazione della sentenza impugnata è:
* Priva di contraddizioni: le ragioni addotte non devono essere in conflitto tra loro.
* Non manifestamente illogica: il ragionamento seguito dal giudice deve essere coerente e plausibile.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da tali vizi, rendendo il ricorso infondato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: la decisione e le sue implicazioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma la netta separazione tra le competenze dei giudici di merito e quelle del giudice di legittimità. La determinazione della pena è un’attività che richiede una valutazione complessa di tutte le circostanze del caso concreto, valutazione che solo il giudice che ha seguito il dibattimento può compiere appieno. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma delle conseguenze negative di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. Secondo l’ordinanza, è possibile contestarla solo se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o se la motivazione è priva di contraddizioni e manifestamente illogica.
Quali criteri utilizza il giudice per la graduazione della pena?
Il provvedimento menziona gli articoli 132 e 133 del codice penale come base per l’esercizio del potere discrezionale del giudice. Questi articoli forniscono criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo per determinare la sanzione adeguata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17291 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio e, come nella specie, sia sorretta da motivazione priva di contraddizioni e manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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