Graduazione della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema penale: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per riciclaggio, il quale lamentava unicamente l’eccessività della sanzione inflitta. Questa decisione offre lo spunto per analizzare i confini del sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di riciclaggio. L’imputato, ritenendo la pena eccessiva rispetto ai fatti contestati, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta erronea determinazione della sanzione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Cassazione sulla Graduazione della Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la quantificazione della pena è una valutazione che spetta al giudice di merito. Tale valutazione, che include anche la gestione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, deve essere esercitata nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Il Principio della Discrezionalità del Giudice
Il cuore della decisione risiede nel concetto di discrezionalità. Il legislatore affida al giudice il compito di ‘cucire’ la pena su misura per il singolo caso concreto. Per farlo, il giudice deve considerare una serie di fattori, tra cui:
* La gravità del reato (modalità dell’azione, entità del danno, ecc.).
* La capacità a delinquere del colpevole (precedenti penali, condotta di vita, ecc.).
Quando il giudice motiva la sua scelta facendo riferimento a questi elementi in modo congruo e logico, la sua decisione non può essere messa in discussione in sede di legittimità solo perché la difesa la ritiene ‘troppo severa’.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Graduazione della Pena
Il ricorso per Cassazione non rappresenta un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Contestare la graduazione della pena senza evidenziare un vizio di legge o una motivazione inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile davanti alla Suprema Corte. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero adempiuto al loro onere argomentativo, giustificando la pena inflitta con un riferimento adeguato agli elementi ritenuti decisivi.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha basato la propria decisione sul principio consolidato secondo cui la determinazione dell’entità della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai criteri legali fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Secondo l’ordinanza, l’appello alla Corte di Cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della sanzione. Il sindacato di legittimità si limita a verificare che la motivazione del giudice sia esistente, logica e non contraddittoria. Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua per la pena inflitta, facendo riferimento a elementi ritenuti rilevanti, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva di contestare semplicemente l’eccessività della pena in Cassazione è destinata a fallire, a meno che non si riesca a dimostrare una palese violazione di legge o un difetto grave di motivazione da parte del giudice di merito. La decisione non solo ribadisce la separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Con la dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento scoraggia ricorsi pretestuosi.
È possibile ricorrere in Cassazione contestando solo l’eccessività della pena?
No, la Corte ha stabilito che un ricorso basato unicamente sulla contestazione dell’eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità se il giudice di merito ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale e ha fornito una motivazione adeguata per la sua decisione.
In cosa consiste la ‘discrezionalità del giudice’ nella graduazione della pena?
È il potere del giudice di merito di stabilire l’entità della sanzione penale, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze, basandosi sui criteri di gravità del reato e capacità a delinquere del reo, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta per aver proposto un ricorso ritenuto inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17252 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena inflitta per il reato dì riciclaggio non è consentito dalla legge in sede di legittim ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente