Graduazione della pena: la Discrezionalità del Giudice e il Ruolo dei Precedenti Penali
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi cardine che governano la graduazione della pena, sottolineando l’ampia discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata. Il caso in esame riguarda un furto aggravato commesso in un contesto particolare, che ha portato a una condanna superiore al minimo edittale, ritenuta legittima dai giudici supremi.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Sentenza di Appello
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la pena inflitta era eccessiva e la motivazione della Corte d’Appello carente, in quanto non spiegava adeguatamente le ragioni di una condanna superiore al minimo previsto dalla legge per quel reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello di Ancona, stabilendo che la motivazione fornita era congrua e sufficiente a giustificare la pena comminata. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: la graduazione della pena e i criteri del giudice
Il fulcro della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato in aderenza ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente adempiuto al proprio onere motivazionale, basando la sua decisione su due elementi decisivi:
1. I precedenti penali dell’imputato: La sentenza impugnata aveva fatto esplicito riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali del soggetto, desumibili dal suo certificato penale. Questo elemento è stato considerato un indice significativo della sua capacità a delinquere e ha giustificato un trattamento sanzionatorio più severo.
2. Il contesto del reato: Un’ulteriore circostanza, valutata negativamente, è stata il luogo in cui il furto è stato commesso: un ambiente carcerario. La Corte ha sottolineato che il carcere non è solo un luogo di privazione della libertà, ma anche di rieducazione. Commettere un reato in tale contesto aumenta il disvalore del fatto, dimostrando un disprezzo per le regole e per il percorso rieducativo.
Questi due fattori, secondo la Suprema Corte, costituiscono una giustificazione adeguata e logica per aver fissato una pena superiore al minimo edittale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la determinazione della pena non è un mero calcolo matematico, ma una valutazione complessa e personalizzata. I giudici di merito dispongono di un’ampia discrezionalità, ma sono tenuti a motivare le loro scelte in modo trasparente, facendo riferimento a elementi concreti desumibili dagli atti. Questa decisione conferma che i precedenti penali e le specifiche modalità e circostanze del reato sono fattori cruciali che possono legittimamente portare all’irrogazione di una pena più aspra, anche quando la legge prevedrebbe un minimo più basso. Per gli imputati, ciò significa che il proprio passato giudiziario e il contesto delle proprie azioni avranno sempre un peso determinante nella valutazione del giudice.
Entro quali limiti il giudice può decidere l’entità della pena?
Risposta: Il giudice esercita la sua discrezionalità nella graduazione della pena all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge (limite edittale) per quel reato, basandosi sui principi degli artt. 132 e 133 del codice penale.
Quali elementi possono giustificare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Risposta: Secondo l’ordinanza, una pena superiore al minimo può essere giustificata da elementi come i precedenti penali numerosi e gravi dell’imputato e da circostanze specifiche del fatto che ne aumentano il disvalore, come il fatto che il reato sia stato commesso in un ambiente carcerario.
Quando un ricorso contro la misura della pena viene considerato inammissibile?
Risposta: Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando il giudice di merito ha adeguatamente motivato la sua decisione sulla pena, esercitando correttamente la propria discrezionalità e facendo riferimento a elementi concreti e rilevanti, come in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto mono aggravato (artt. 624,625 n.7 cod. pen.).
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, inflitto in misura eccedente rispetto al limite edittale – è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è risultato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata che evidenzia come la determinazione della pena superiore al minimo edittale trova nella specie adeguata giustificazione, avuto riguardo ai precedenti non di trascurabile peso dell’imputato, numerosi e gravi, quali si evincono dal suo certificato penale; ed alla ulteriore circostanza, incidente in negativo sul disvalore del fatto, che il reato in contestazione è stato commesso in ambiente carcerario, cioè nel luogo deputato non solo alla privazione della libertà personale dei detenuti, ma anche alla loro rieducazione).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Iio l COGNOME sigliere estensore COGNOME ,c’lg
Il Presidente