Graduazione della Pena: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: i limiti entro cui è possibile contestare la graduazione della pena stabilita dal giudice di merito. La decisione sottolinea come la quantificazione della sanzione sia un’espressione della discrezionalità del giudice, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici evidenti o di arbitrarietà, e non per una semplice richiesta di una pena più mite.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato, condannato per il reato di tentato furto aggravato. La Corte di Appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: la contestazione della misura della pena applicata, ritenuta eccessiva.
La Graduazione della Pena e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel principio consolidato secondo cui la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri direttivi indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
La Corte di Cassazione non rappresenta un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità. Il suo compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente. Di conseguenza, una doglianza che miri semplicemente a ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena è, di per sé, inammissibile.
I Limiti del Sindacato di Legittimità
Il ricorso contro la quantificazione della pena è ammissibile solo se si dimostra che la determinazione del giudice sia stata frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Inoltre, è necessario che la sentenza impugnata manchi di una motivazione sufficiente a spiegare le ragioni della scelta sanzionatoria.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto il ricorso non solo generico, ma anche manifestamente infondato, proprio perché non evidenziava alcun vizio di questo tipo. Al contrario, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione adeguata per le sue decisioni.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva chiaramente esposto le ragioni per cui, nella rideterminazione della pena base, si era discostata dal minimo edittale, almeno per quanto riguarda la pena pecuniaria. Allo stesso modo, aveva motivato perché, nel concedere le attenuanti generiche, non le avesse applicate nella misura massima di un terzo.
Poiché la motivazione esisteva ed era priva di palesi illogicità, il tentativo dell’imputato di ottenere una riconsiderazione nel merito è stato respinto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena è ampia e il suo esercizio è difficilmente censurabile in Cassazione. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a lamentare un’eccessiva severità della sanzione, ma deve individuare e dimostrare un vizio specifico e grave nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice, come l’arbitrarietà o la manifesta illogicità della motivazione. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito rimane insindacabile.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non è possibile chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il ricorso è ammissibile soltanto se la decisione del giudice è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico e non è sorretta da una motivazione sufficiente.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice’ nella graduazione della pena?
Si intende il potere del giudice di merito di scegliere, all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un reato, la sanzione specifica da applicare, basandosi sui criteri indicati negli articoli 132 e 133 del codice penale (es. gravità del reato, capacità a delinquere del reo).
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era generico e manifestamente infondato. L’imputato non ha evidenziato un vizio di illogicità o arbitrarietà nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a contestare la valutazione discrezionale del giudice, proponendo una questione non consentita nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 99, comma 4, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Castenaso il 4 novembre 2020), rideterminando la pena inflittagli;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre essere generico, per difetto di correlazione, effettiva e critica, con le ragioni ostese a so della statuizione impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimit comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto d mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali, nella rideterminazione dell base, si è discostata dal minimo edittale, almeno relativamente alla pena pecuniaria, e, nel determinazione della riduzione per le attenuanti generiche, non l’ha applicata nella misu massima di un terzo);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente