Graduazione della pena: la discrezionalità del giudice confermata dalla Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 28901 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità in materia di graduazione della pena. Con questa pronuncia, i giudici supremi ribadiscono un principio cardine del nostro sistema penale: la determinazione della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, a condizione che tale potere sia esercitato con una motivazione logica e coerente. L’analisi del caso concreto, relativo a un reato di lesioni personali pluriaggravate, dimostra come un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, sia destinato all’inammissibilità.
Il caso: ricorso contro una condanna per lesioni aggravate
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni personali pluriaggravate, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Campobasso. L’imputato, ritenendo ingiusta la pena inflittagli, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. La sua doglianza si concentrava esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
Il motivo del ricorso: una critica alla graduazione della pena
L’appellante sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la quantificazione della pena. A suo dire, la decisione non teneva conto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della sanzione. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato dalla Cassazione come generico e manifestamente infondato. La critica mossa alla sentenza di secondo grado non specificava quali elementi fossero stati trascurati o mal interpretati, limitandosi a una contestazione generale senza un reale confronto con le argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello.
La decisione della Corte di Cassazione e le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Le motivazioni alla base di questa decisione sono chiare e si fondano su principi consolidati.
La discrezionalità del giudice di merito
In primo luogo, la Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri legali (artt. 132 e 133 c.p.). Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione sia esente da vizi logici o giuridici.
Adeguatezza della motivazione della Corte d’Appello
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse pienamente assolto al suo onere argomentativo. I giudici d’appello avevano fornito una motivazione congrua, facendo riferimento a elementi decisivi per giustificare la pena inflitta. In particolare, era stato evidenziato che:
* Si trattava di un fatto grave, determinato da futili motivi.
* Gli effetti lesivi erano stati pervicacemente voluti dall’imputato.
* L’imputato non aveva mostrato alcun segnale di collaborazione o di resipiscenza (pentimento).
Questi elementi, concreti e pertinenti, giustificavano ampiamente la decisione sanzionatoria, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le conclusioni: quali principi si ricavano dall’ordinanza?
L’ordinanza in esame consolida un importante principio processuale e sostanziale. Dal punto di vista processuale, conferma che un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non generico, dialogando criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Dal punto di vista sostanziale, riafferma la centralità della discrezionalità motivata del giudice di merito nella commisurazione della pena. Una condanna è legittima quando la sanzione è il risultato di una valutazione ponderata di tutti gli elementi del caso, come la gravità oggettiva del reato e l’atteggiamento soggettivo del reo, e tale valutazione è chiaramente esplicitata in sentenza.
Quando un giudice ha discrezionalità nella determinazione della pena?
Il giudice esercita la sua discrezionalità nella graduazione della pena in base ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale, per adeguarla alla gravità del fatto e alla personalità del reo, a condizione che la sua decisione sia sorretta da una motivazione adeguata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato. Non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva chiaramente spiegato le ragioni della sanzione applicata.
Quali elementi ha considerato il giudice per stabilire la gravità del fatto?
Il giudice ha basato la sua valutazione su elementi concreti, quali la gravità del fatto, i futili motivi che lo hanno scatenato, la pervicacia con cui l’imputato ha voluto gli effetti lesivi e la sua totale assenza di segnali di collaborazione o pentimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Campobasso in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate di cui agli artt. 582,583,585 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con la sentenza impugnata che ha adeguatamente assolto l’onere argomentativo del giudice attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 5 della sentenza impugnata: si è trattato di un fatto grave, tanto perché determinato da futili motivi quanto perché gli effetti lesivi sono stati pervicacemente voluti dall’imputato, il quale, peraltro, non ha mostrato alcun segnale di collaborazione o di resipiscenza).
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024 Il con ·Rliere es nsore
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