Graduazione della pena: quando la scelta del giudice è insindacabile?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma fino a che punto la sua decisione può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante occasione per approfondire il tema della graduazione della pena e dei limiti al potere discrezionale del giudice. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per furto in abitazione, in cui l’imputato lamentava una pena superiore al minimo previsto dalla legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava l’entità della sanzione inflitta. A suo dire, i giudici di merito avrebbero commesso un errore di diritto nell’allontanarsi dal minimo edittale senza una giustificazione adeguata, violando così i principi che regolano la commisurazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, i giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la scelta sulla quantità di pena da irrogare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato in modo logico e con una motivazione adeguata, non può essere messo in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la discrezionalità nella graduazione della pena
Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione del ruolo del giudice di merito e della Corte di Cassazione. La graduazione della pena è un’attività che la legge affida alla discrezionalità del giudice, il quale deve basare la sua scelta sui criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di valutare la gravità del reato (considerando la natura, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato) e la capacità a delinquere del colpevole.
La Cassazione ha sottolineato che il ricorso dell’imputato non evidenziava un’assenza di motivazione o una sua palese illogicità. Al contrario, il giudice d’appello aveva fornito una giustificazione congrua per la sua decisione, facendo riferimento a elementi specifici del caso. L’appello si configurava, quindi, non come una critica a un errore di diritto, ma come un mero dissenso rispetto alla valutazione di merito compiuta dal giudice, un tipo di contestazione non ammessa davanti alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che non è sufficiente lamentare una pena ritenuta ‘troppo alta’ per ottenere una sua riforma in Cassazione. Per contestare con successo la graduazione della pena, è necessario dimostrare che la decisione del giudice è viziata da un’argomentazione inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria. La discrezionalità del giudice di merito è ampia, ma non arbitraria: deve sempre essere ancorata ai criteri di legge e tradursi in una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta sanzionatoria. Di conseguenza, l’imputato che intende contestare la pena deve concentrarsi sulla tenuta logica della sentenza, piuttosto che sulla mera entità della condanna.
È possibile contestare in Cassazione una pena perché considerata troppo alta, anche se rientra nei limiti di legge?
No, non è possibile contestare la mera entità della pena se questa è stata decisa dal giudice di merito nell’esercizio del suo potere discrezionale e con una motivazione logica e adeguata. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si lamenta un’errata applicazione della legge o un vizio di motivazione (es. motivazione assente, illogica o contraddittoria), non per un semplice dissenso sulla valutazione del giudice.
Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere l’entità della pena?
Il giudice deve basarsi sui criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi includono la gravità del reato (valutata in base a modalità dell’azione, danno causato, ecc.) e la capacità a delinquere del reo (desunta dai precedenti penali, dalla condotta di vita, dal comportamento durante e dopo il reato).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione.
Ritenuto che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge in relazione al discostamento della pena erogata all’imputato dal minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti in maniera tutt’altro che illogica (si veda pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024