Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8778 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 27/04/1982
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il delitto di cui agli artt. 56 e 624-bis, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Bari il 26 maggio 2023);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, nonché il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento di circostanze aggravanti ed attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai princi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851) (vedasi pagg. 3 – 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, tenendo conto, in maniera non arbitraria, anche dei gravi e plurimi precedenti penali da lui annoverati, molti dei quali specifici, atti a denotare u sua peculiare capacità a delinquere);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente