Graduazione della pena: quando la Cassazione non può intervenire
L’entità della sanzione penale è uno degli aspetti più delicati e discussi del processo. Ma fino a che punto un condannato può contestare una pena ritenuta troppo severa? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato di legittimità sulla graduazione della pena, ribadendo il principio fondamentale della discrezionalità del giudice di merito. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un soggetto condannato per truffa continuata, il quale si era rivolto alla Suprema Corte lamentando unicamente l’eccessività della pena inflittagli in appello.
Il caso: la contestazione sulla pena per truffa
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per il reato di truffa continuata, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza non riguardava la sua colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sulla presunta eccessività della pena irrogata. Secondo la difesa, la sanzione era sproporzionata rispetto ai fatti commessi. Le argomentazioni portate a sostegno del ricorso, tuttavia, si basavano su una rivalutazione degli elementi di fatto già considerati nei precedenti gradi di giudizio.
La decisione della Cassazione sulla graduazione della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza italiana: la determinazione dell’entità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non in casi eccezionali.
Il principio della discrezionalità del giudice
Il giudice di merito, nel decidere la sanzione da applicare, esercita un potere discrezionale guidato dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Tale valutazione, che include l’applicazione di aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, costituisce un tipico giudizio di merito. La Corte di Cassazione, invece, è giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
I limiti del ricorso in Cassazione
Proprio per questa distinzione di ruoli, un ricorso in Cassazione che si limita a contestare la graduazione della pena proponendo una diversa valutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità. Le argomentazioni dell’imputato, infatti, si sviluppavano “su argomentazioni di fatto” che, come sottolinea la Corte, “non sono deducibili in sede di legittimità”.
Le motivazioni
La Corte ha specificato che la doglianza era anche manifestamente infondata. Il giudice d’appello, infatti, aveva adempiuto al suo onere argomentativo. Nella sentenza impugnata, a pagina 8, era presente un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti” per la quantificazione della pena. Di conseguenza, la scelta del giudice di merito non era né arbitraria né immotivata, ma si basava su una valutazione concreta degli elementi processuali. Poiché la motivazione era adeguata e logicamente strutturata, non vi era spazio per un intervento della Corte di Cassazione.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un punto cruciale: non basta ritenere una pena “troppo alta” per ottenere una sua riforma in Cassazione. È necessario dimostrare un vizio di legittimità, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito sulla graduazione della pena è definitiva. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a ulteriore monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena ritenuta eccessiva?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha stabilito che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o assente, non per una semplice valutazione di eccessività basata sui fatti.
Quali sono i poteri del giudice di merito nel determinare la pena?
Il giudice di merito, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di legge, ha il potere discrezionale di stabilire la pena concreta basandosi sui principi degli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA i dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pe irrogata per il reato di truffa continuata si sviluppa su argomentazioni di fàtto che, in q tali, non sono deducibili in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che la doglian manifestamente infondata a mente dell’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità d giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto a pag. 8, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 maggio 2024
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