Graduazione della pena: la Cassazione conferma la discrezionalità del giudice
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto penale: la graduazione della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Questa decisione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tale aspetto, specialmente quando la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente con le norme di riferimento. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprendere meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per furto pluriaggravato e per un’altra violazione normativa. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riconoscendo una circostanza attenuante, aveva rideterminato la pena. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, come unico motivo, una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in merito al trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo.
La Graduazione della Pena secondo la Giurisprudenza Consolidata
La Corte di Cassazione, nel valutare il ricorso, ha immediatamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia. Secondo tale indirizzo, la determinazione della sanzione, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, costituisce un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo che il giudice d’appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale e adempiuto al suo onere di motivazione.
Il Ruolo della Recidiva nel Bilanciamento delle Circostanze
Un punto cruciale della motivazione riguarda la recidiva contestata all’imputato. La Corte territoriale aveva evidenziato come la natura qualificata della recidiva impedisse un bilanciamento delle circostanze più favorevole rispetto a quello già operato in primo grado (equivalenza). In sostanza, il passato criminale dell’imputato ha avuto un peso determinante, precludendo un’ulteriore riduzione della pena nonostante la concessione di un’attenuante.
La Congruità della Motivazione
La Cassazione ha sottolineato come l’onere argomentativo del giudice di merito fosse stato adeguatamente assolto. La sentenza impugnata faceva un chiaro riferimento agli elementi considerati decisivi per la graduazione della pena. Inoltre, la pena base era già stata ridotta proprio in virtù della circostanza attenuante concessa, dimostrando che il giudice aveva ponderato tutti gli elementi a disposizione. Di fronte a una motivazione congrua e non illogica, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce che i ricorsi in Cassazione volti a contestare la misura della pena hanno scarse probabilità di successo se non sono in grado di dimostrare una palese violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione del giudice di merito. La discrezionalità nella graduazione della pena è un potere ampio, e il suo esercizio è censurabile in sede di legittimità solo quando la motivazione è assente, puramente apparente o contraddittoria. Per l’imputato, ciò significa che la strategia difensiva deve concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, sul fornire al giudice tutti gli elementi utili per una valutazione favorevole, piuttosto che sperare in una successiva revisione della pena in Cassazione.
Entro quali limiti il giudice può decidere la pena da applicare?
Il giudice esercita il suo potere discrezionale nella graduazione della pena in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 del codice penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La sua decisione deve essere supportata da una motivazione adeguata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per la pena inflitta, assolvendo adeguatamente al proprio onere argomentativo.
In che modo la recidiva ha influenzato la decisione sulla pena in questo caso?
La natura qualificata della recidiva contestata all’imputato ha precluso la possibilità di un bilanciamento delle circostanze più favorevole di quello già operato in equivalenza dal primo giudice, limitando così la possibilità di un’ulteriore riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUI TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 18 luglio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti, riconoscendo all’imputato la circostanza attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta in ordine al reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. (capo A) e al reato di cui all’ad 75 d. Igs n.159/2011 (capo B).
-Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale evidenzia come la natura qualificata della contestata recidiva preclude qualsivoglia ipotesi di eventuale bilanciamento tra circostanze più favorevoli di quello già operato in equivalenza dal primo Giudice; la precedente pena base è stata ridotta a seguito della concessione della circostanza attenuante).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente