Graduazione della Pena: Il Ruolo Insindacabile del Giudice di Merito
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità riguardo alla graduazione della pena, ribadendo un principio consolidato: la valutazione del quantum della sanzione è un’attività discrezionale del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se non per vizi logici evidenti.
Il Caso in Analisi
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un unico motivo: la presunta violazione di legge legata alla quantificazione della pena. Nello specifico, il ricorrente contestava la mancata applicazione della massima riduzione possibile per le circostanze attenuanti riconosciute e l’assenza di una motivazione specifica sul perché le diminuzioni non fossero state più consistenti.
La Richiesta del Ricorrente
L’imputato chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione sulla congruità della pena. Egli riteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la misura delle riduzioni applicate, violando così il suo diritto a una pena commisurata alla reale gravità del fatto e alla sua personalità. Questo tipo di doglianza mira a ottenere una riconsiderazione nel merito della decisione, un’operazione che, come vedremo, esula dai poteri della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Graduazione della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un indirizzo giurisprudenziale pacifico e consolidato, che attribuisce al giudice di merito un’ampia discrezionalità nella graduazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno spiegato che la determinazione della sanzione, così come la quantificazione degli aumenti per le aggravanti e delle diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte ha specificato che un ricorso per cassazione non può trasformarsi in una terza istanza di giudizio nel merito. Non è possibile, quindi, contestare la congruità della pena e chiedere una nuova e diversa valutazione. Il sindacato della Cassazione è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o di un’applicazione arbitraria della legge. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcun vizio di questo tipo, ritenendo la decisione della Corte d’Appello immune da censure.
Le Conclusioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la strategia difensiva non può basarsi su una generica contestazione della misura della pena. Per ottenere un annullamento in Cassazione, è necessario dimostrare un vizio specifico e manifesto nella motivazione del giudice, come un’evidente illogicità o una contraddizione insanabile nel ragionamento che ha portato a quella determinata quantificazione. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito sulla graduazione della pena è da considerarsi definitiva. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
È possibile ricorrere in Cassazione per chiedere una riduzione della pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione della congruità della pena. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che la decisione del giudice di merito è frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
Quali sono i poteri del giudice di merito nella determinazione della pena?
Il giudice di merito ha un ampio potere discrezionale nella graduazione della pena. Deve esercitare tale potere seguendo i criteri indicati dagli artt. 132 e 133 del Codice Penale, valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo per stabilire una pena equa e proporzionata.
Cosa succede se un ricorso per cassazione sulla misura della pena viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile perché contesta la discrezionalità del giudice senza evidenziare vizi di logicità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge relativamente alla mancata riduzione massima per le circostanze attenuanti applicate e l’omessa motivazione in ordine al quantum delle singole diminuzioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243), evenienza, questa, del tutto assente nel caso di specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.