Graduazione della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto processuale penale: i confini del sindacato di legittimità sulla graduazione della pena operata dal giudice di merito. La decisione ribadisce un principio consolidato: la determinazione della sanzione è un’attività squisitamente discrezionale, che non può essere messa in discussione in Cassazione se non in casi di palese illogicità o arbitrarietà. Questo principio tutela l’autonomia del giudice che ha valutato le prove e la personalità dell’imputato nel corso del processo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, che confermava una precedente decisione del Tribunale. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati di furto (art. 624 c.p.) e false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Insoddisfatto della quantificazione della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere una revisione della condanna.
Il Ricorso e la questione della Graduazione della Pena
Il ricorso si fondava essenzialmente su due doglianze. In primo luogo, si contestava la congruità della pena inflitta, sostenendo che fosse eccessiva. In secondo luogo, si lamentava il diniego delle attenuanti generiche, considerate un diritto dell’imputato in determinate circostanze. Tali questioni, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Sindacato
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando le questioni sollevate come non consentite nel giudizio di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondate. Gli Ermellini hanno richiamato la loro giurisprudenza costante in materia, delineando con chiarezza i principi che governano la materia.
le motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due punti principali.
Per quanto riguarda la graduazione della pena, si ribadisce che questa rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato in aderenza ai criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). Un ricorso in Cassazione che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile se la determinazione del giudice non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, ma è sorretta da una motivazione sufficiente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua scelta, rendendo la doglianza infondata.
Anche per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha applicato un principio simile. La giurisprudenza consolidata afferma che, per motivare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una disamina analitica di tutte le possibili circostanze. Anche in questo caso, la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata a giustificare la decisione.
le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia rappresenta un importante monito: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione valutazioni di merito, come la quantificazione della pena, se queste sono state operate dal giudice in modo logico e con una motivazione adeguata. La discrezionalità del giudice di merito, se correttamente esercitata, è insindacabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere contestata solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e priva di una motivazione sufficiente.
Cosa serve al giudice per negare le attenuanti generiche?
Per negare la concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti per la sua decisione, come avvenuto nel caso analizzato dalla Corte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ragusa aveva condannato COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 495 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitri di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 d 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, per la consolidata giurisprudenza di legittimi (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti de o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente