Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 16/06/1981
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del di Appello di Milano del 23 gennaio 2025 con la quale, in riforma della sentenza di prim
e concesse le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi di reclusione ed euro 34.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comm
309/1990.
L’esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazi dosimetria della pena. In particolare, lamenta che, pur essendo state riconosciute le
generiche, i giudici di merito avevano fissato la pena base in anni 8, ossia in misura p determinata dal primo giudice, superiore al minimo edittale. Lamenta inoltre vizio di moti
riguardo alla mancata assoluzione.
2. Il ricorso è inammissibile. I motivi attinenti alla responsabilità penale sono rinunciati né può invocarsi l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen, che presuppone
dell’innocenza.
Quanto alla dosimetria della pena, i giudici di merito hanno reso motivazione esa congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurispr di questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella disc del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è suf dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni de congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del r alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata s del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misur edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26/0 Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie’ la sentenza impugnata sottolinea il rilevante co fornito dall’imputato alla operazione internazionale di narcotraffico; l’intensità del pre la salute pubblica, trattandosi di importazione di 8,5 di cocaina con alto grado d l’intensità del dolo, desunta dalle molteplici attività poste in essere dall’imputato operazione suddetta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cass ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila ciascuna alla Cassa delle Ammende.
c3 LUG LI Così deciso in Roma il NilirrAlfr 2025
Il Co sigliere estensore
05’051TM -A
Il Pìeidente