Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20868 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli – per quanto qui di interess – ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio, la pronuncia con l quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condanNOME COGNOME NOME per plurimi episodi di furto in abitazione, furto tentato in abitazione e simulazione di reato nonché COGNOME NOME NOME NOME reato di furto in abitazione;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto, con un unico atto, ricorso per cassazione;
che, con un unico motivo, lamentano la mancata applicazione del minimo edittale, l’eccessivo aumento della pena per i reati posti in continuazione nonché il mancato riconoscimento al COGNOME delle attenuanti generiche;
che i ricorsi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunqu manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secon la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltr individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 Pizzone, Rv. 282269); che l’obbligo è stato precisato nel senso che: il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli ste deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; risultino rispettati i limiti pre 81 cod. pen.; non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che la censura relativa al mancato riconoscimento al COGNOME delle attenuanti generiche, in ogni caso, si presenta del tutto priva di specificità, a fronte di un’adeguata motivazione fo dai giudici di merito;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’8 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente