Graduazione della Pena: Il Ruolo Discrezionale del Giudice di Merito
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema centrale del diritto penale: la graduazione della pena. Questo principio riguarda il potere del giudice di quantificare la sanzione da infliggere all’imputato. La pronuncia chiarisce i limiti del sindacato della Suprema Corte su tale valutazione, riaffermando la consolidata discrezionalità dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna per il reato di furto, confermata dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano parzialmente riformato la decisione iniziale: pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, avevano ricalcolato la pena. Nello specifico, avevano escluso l’applicazione di una circostanza aggravante (la recidiva) e riconosciuto una circostanza attenuante, valutando quest’ultima come prevalente. La pena detentiva era stata quindi rideterminata e sostituita con la misura della libertà controllata.
Nonostante questa modifica favorevole, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: un presunto vizio di motivazione proprio in relazione alla quantificazione e graduazione della pena operata dalla Corte di Appello.
La Decisione della Cassazione sulla Graduazione della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la determinazione della pena rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito.
Questo significa che spetta al giudice di primo e secondo grado, che ha una conoscenza diretta e completa del processo, valutare tutti gli elementi previsti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale per stabilire una pena equa e proporzionata. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può intervenire solo in casi eccezionali.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la doglianza presentata dall’imputato mirava a ottenere una nuova valutazione sulla congruità della pena. Questo tipo di richiesta è precluso nel giudizio di cassazione. L’intervento della Corte è ammesso solo qualora la decisione del giudice di merito sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico” e non sia supportata da una “sufficiente motivazione”.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva adeguatamente giustificato la propria scelta sanzionatoria (come indicato a pagina 5 della sentenza impugnata). La motivazione non presentava vizi di illogicità né appariva arbitraria. Pertanto, la scelta operata rientrava pienamente nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi che consolidano questo orientamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la graduazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva dei giudici di merito. L’accesso alla Corte di Cassazione per contestare la quantificazione della sanzione è un’ipotesi residuale, limitata ai soli casi di palese irragionevolezza o assenza di motivazione. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito quando sono sorrette da una motivazione logica e coerente con i criteri legali, impedendo che il giudizio di legittimità si trasformi in un terzo grado di merito finalizzato a rinegoziare la pena.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di regola non è possibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione su questo punto è inammissibile, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non sia supportata da una motivazione sufficiente.
Cosa significa “discrezionalità del giudice” nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, basandosi sui principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale (come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo), ha il potere di scegliere la sanzione specifica da applicare all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, motivando la sua scelta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14231 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la senten condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 81, 625, comma 1, n.7 e 61 n. 11 cod. pen. limitatamente al furto commesso il 18 settembre e, disapplicata la recidiva, applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n valutata la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, ha ridetermiNOME la pena infli sostituita con la libertà controllata (fatto commesso in Sestri Levante il 18 settembre
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a me difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine all’operata gra della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, c manifestamente infondata, posto che la determinazione della pena rientra nella discrez del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 13 pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 3 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favo Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente