Graduazione della Pena: Quando la Decisione del Giudice è Insindacabile
La determinazione della giusta punizione è uno dei compiti più delicati del giudice penale. La legge fornisce una cornice, ma è il magistrato a dover calibrare la sanzione al caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i limiti entro cui è possibile contestare questa scelta, focalizzandoci sul concetto di graduazione della pena e sulla discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato. L’imputata era stata ritenuta responsabile in primo grado per aver sottratto beni esposti alla pubblica fede, una circostanza che aggrava il reato. La Corte di Appello di L’Aquila aveva successivamente confermato la sentenza di condanna.
L’imputata ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, ma con un unico motivo: la contestazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, non si discuteva la colpevolezza, ma si riteneva che la pena inflitta fosse eccessiva, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla sua quantificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, netta e perentoria, si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la limitata possibilità di sindacare in sede di legittimità le valutazioni di merito, tra cui rientra a pieno titolo la graduazione della pena.
Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna e della sanzione originariamente inflitta.
Le Motivazioni: La Graduazione della Pena e la Discrezionalità del Giudice
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni. La Cassazione ribadisce un orientamento giurisprudenziale consolidato: la graduazione della pena, così come la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella sfera di potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato seguendo i criteri direttivi indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
La Corte Suprema chiarisce che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il controllo di legittimità si limita a verificare che la decisione sia sorretta da una motivazione adeguata, congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano assolto a questo onere argomentativo, facendo riferimento a elementi specifici (richiamati a pagina 3 della sentenza d’appello) ritenuti sufficienti a giustificare il calcolo della pena. Pertanto, non essendoci una palese violazione di legge o un’irragionevolezza evidente, il motivo di ricorso non poteva essere accolto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che un ricorso per Cassazione basato esclusivamente sulla percezione di una pena ‘troppo severa’ ha scarse, se non nulle, probabilità di successo. Per poter sperare in un annullamento, la difesa deve dimostrare non una semplice divergenza di valutazione, ma un errore di diritto o un vizio logico macroscopico nel percorso argomentativo del giudice che ha determinato la sanzione. Questa pronuncia rafforza la centralità del giudizio di merito nella determinazione della pena e sottolinea come la Corte di Cassazione agisca quale custode della corretta applicazione della legge, non come un terzo grado di giudizio destinato a ricalibrare le sanzioni.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra una chiara violazione di legge o un vizio logico evidente nella motivazione della sentenza, non per una semplice contestazione sull’entità della sanzione.
Cosa significa ‘graduazione della pena’?
È il processo attraverso cui il giudice, seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, stabilisce la misura concreta della pena (ad esempio, il numero di anni di reclusione) da applicare al condannato, considerando la gravità del fatto e le circostanze specifiche del caso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14122 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato dall’aver commesso il fatto su beni esposti alla pubblica fede;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile i calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore