Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME per ottenere l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena oggetto del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma in data 14 settembre 2023.
Nell’ottica del gradualismo trattamentale, il Tribunale di sorveglianza osservava, da un lato, che l’attività lavorativa proposta dall’interessato non sarebbe stata idonea allo scopo risocializzante perché coinvolgente diversi pregiudicati sottoposti a misura alternativa, dall’altro, che la concessione della misura invocata doveva reputarsi prematura “in assenza di un congruo periodo di sperimentazione esterna attraverso i permessi premio, da poco fruiti” e “stante la scadenza della pena ancora non prossima”.
Ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.
Si censura, essenzialmente, il provvedimento impugnato per aver omesso di prendere in considerazione la relazione di sintesi, che avrebbe dato atto, in particolare, della fattiva partecipazione del COGNOME al percorso trattamentale e della fruizione, senza rilievi, di quattro permessi premio in famiglia nel corso di un anno, concludendo con proposta degli operatori favorevole alla concessione di una misura alternativa.
Si critica, inoltre, per incongruenza logica, la motivazione sulla inidoneità dell’attività lavorativa proposta, rappresentandosi che si tratta di attività collegata ad associazioni di recupero dei detenuti, perciò è ovvio che coinvolga “pregiudicati”.
Riguardo alla rilevata scadenza “non prossima” della pena, la difesa sottolinea come il detenuto abbia ormai scontato più della metà della pena, ottenendo per ogni semestre la liberazione anticipata.
Anche il riferimento finale contenuto nell’ordinanza relativo alla pena di quattro anni inflitta per l’ultimo reato in espiazione risulterebbe irragionevole, in quanto si tratta di entità corrispondente, con la riduzione per il rito, al minimo edittale.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
2. Secondo l’orientamento di legittimità che il Collegio condivide, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso è sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794 – 01).
Pertanto, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle misure stesse (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01: · attispecie relativa a richiesta di affidamento in prova o di semilibertà).
Si è, inoltre, coerentemente, affermato che il Tribunale di sorveglianza può concedere una misura alternativa alla detenzione diversa da quella chiesta dall’interessato, se il beneficio concesso è compatibile con quello richiesto e risponde alla logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513 – 01).
2.1. Deve, d’altro canto, evidenziarsi, che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (tra molte, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01).
Occorre, infine, ricordare che, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell’interessato (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402 – 01).
Nell’esaminare il caso di specie, ferma restando la correttezza del richiamo alla logica della gradualità del trattamento rieducativo, il Tribunale di sorveglianza, a fronte di una detenzione, come quella patita dal COGNOME, decorrente dal 25 gennaio 2022, ha, sostanzialmente, omesso di dare atto degli esiti del periodo di osservazione penitenziaria, essendosi limitato a richiamare, in modo generico e asettico, le “risultanze delle documentazioni acquisite”, senza, tuttavia, spiegare: a) in cosa consistessero dette documentazioni; b) quale fosse il loro contenuto e tenore; c) perché, tenuto conto della proposta favorevole, formulata dagli operatori, alla concessione di misura alternativa e del positivo apprezzamento del percorso trattamentale seguito dal detenuto, tali elementi siano stati disattesi.
Tale omessa valutazione si riverbera, inevitabilmente, sulla completezza della motivazione, che, a prescindere dal profilo di illogicità manifesta che la connota quanto all’attività lavorativa proposta (sulla quale si reputa fondato il rilievo difensivo), resta incompiuta in una sua componente fondamentale, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui il condannato ha già fruito di più permessi premio in modo positivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che provvederà a rivalutare l’istanza del ricorrente colmando le lacune ed eliminando le illogicità rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente