Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3838 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione all pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 27 ottobre 2021, tuttavia ammettendolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare e deduce due motivi;
rilevato che con il primo motivo eccepisce la nullità del provvedimento, per violazione degli artt. 666 e 429-ter cod. proc. pen. per avere il Giudice specializzato omesso di rinviare l’udienza, pur a fronte dell’invio via pec di una istanza di rinvio per concomitante impedimento del difensore;
rilevato che detto motivo è manifestamente infondato oltre che a-specifico, posto che – come risulta dagli atti il cui accesso è consentito attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – con l’istanza inoltrata a mezzo pec la parte, senza dedurre che vi fosse alcuna incompatibilità tra la partecipazione all’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza e l’impegno per lo stesso giorno dinanzi al Tribunale ordinario di Trieste, svolse istanza finalizzata a ottenere un mero rinvio orario (dopo le undici) e il procedimento nei suoi riguardi fu, invero, trattato alle ore 12,54 ovverosia ben due ore dopo l’orario indicato per il concomitante impegno;
ritenuto altresì inammissibile siccome generico e rivalutativo il secondo motivo, che denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati errato, siccome basato su dati incompleti (ha omesso di considerare la buona condotta serbata e lo svolgimento di attività lavorativa);
ribadito che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza – la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla su personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini dell decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosi residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 27001601);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e ha considerato, in relazione all’attuale stadio dell’iter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenire già al suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla luce della gravità dei reati, dall’assenza di una adeguata revisione critica, ritenendo invece sussistenti i presupposti per la detenzione domiciliare, nell’ottica del necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato;
ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, NOME, Rv. 224029);
rilevato che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non alla somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr ident