Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese in data 28 aprile 2021, irrevocabile il 14 maggio 2021, ammettendolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare e denuncia che il giudice specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa ii pericolo di reiterazione di reati errato siccome basato su dati travisati incompleti (ha omesso di considerare la condotta irreprensibile serbata dalla scarcerazione e la non irrilevante durata di quest’ultima) e contraddittorio (poiché ha ammesso l’istante alla misura della semilibertà);
ribadito che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza – la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 27001601);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragione del provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certamente congrua e – al di là dell’imprecisione sull’intervenuta condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., posto che comunque la nota del Commissariato di P.S. in data 27 marzo 2023, richiamata e parzialmente trascritta nel provvedimento impugnato, rende ragione della sottoposizione di NOME ad indagini per avere favorito esponenti dell’associazione criminale cosa nostra ha reputato che la residua pericolosità sociale, pur a fronte di un embrionale processo di revisione critica – non gli consentisse l’accesso alla più ampia misura invocata, idonea essendo invece allo scopo quella della detenzione domiciliare, nell’ottica del necessaria gradualità del percorso finalizzato al reinserimento sociale del condannato;
ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui e ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, NOME, Rv. 224029);
rilevato che a tale motivazione il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irrituali dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr siden e