Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18512 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato l istanza di affidamento in prova al servizio sociale, accogliendo quella subord di detenzione domiciliare e, con l’unico motivo, denuncia che il giu specializzato avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole circa pericolo di reiterazione di reati del tutto errato, siccome basato sulla vi temporale dei fatti oggetto di un procedimento penale pendente; ciò che sareb viepiù provato dall’errore contenuto nelle prescrizioni inerenti alla dete domiciliare, laddove si autorizza il condannato a svolgere una attivit giardiniere) mai richiesta;
ribadito che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutaz discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di f ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al benefic richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento soc ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel c dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza esser vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite ini’ormazioni s personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fin decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di peri residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 2700 01);
rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza, a ragion provvedimento assunto, ha formulato una valutazione articolata, certament congrua e – contrariamente a quanto lamenta il ricorrente – non contradditt ed ha valorizzato le condanne e la pendenza a carico del condannato di procedimento, tutti riguardanti reati commessi in epoca recentissima;
rilevato altresì che il Tribunale ha considerato, in relazione all’ stadio dell’íter trattamentale, insussistenti le condizioni per addivenir suo affidamento in prova, apparendo tale misura ancora prematura, alla lu della gravità dei reati, del pericolo di recidiva (alla luce degli elementi d detto), nell’ottica della necessaria gradualità del percorso finaliz reinserimento sociale del condannato;
ritenuto che, dunque, la decisione è conforme al principio enunciato dal giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei ben penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risp
a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso dei trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, COGNOME, Rv. 224029);
Rilevato che nessuna incidenza può essere attribuita all’erronea indicazione dell’attività oggetto di autorizzazione nelle prescrizioni della detenzione domiciliare, trattandosi – con ogni evidenza – di un refuso ininfluente sul percorso motivazionale on punto di rigetto della misura alternativa più ampia;
Ritenuto, invece, che alla sunteggiata motivazione del Giudice specializzato il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d’infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presiden