Giustizia riparativa: l’omesso avviso nel decreto di citazione non è causa di nullità
L’introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento ha sollevato importanti questioni interpretative, specialmente riguardo agli adempimenti procedurali. Con l’ordinanza n. 24208/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale: la mancata indicazione, nel decreto che dispone il giudizio, della facoltà per le parti di accedere a tali programmi non determina la nullità dell’atto. Questa decisione consolida un principio di tassatività delle nullità e chiarisce la natura discrezionale dell’intervento del giudice in materia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa dal Tribunale di Milano. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena, riconoscendo la continuazione con un precedente giudicato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta nullità del decreto che aveva disposto il giudizio d’appello.
Il Motivo del Ricorso: la Nullità e la Giustizia Riparativa
La difesa sosteneva che il decreto fosse viziato perché non conteneva l’avviso, rivolto all’imputato e alla persona offesa, circa la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come previsto dalla recente riforma legislativa. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe integrato una violazione di legge e un vizio di motivazione, rendendo nullo l’intero atto e, di conseguenza, il procedimento successivo.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea la tesi difensiva. Le motivazioni della decisione si fondano su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con la giurisprudenza consolidata.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Manca, quindi, una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Nel merito, la Corte ha affermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la tassatività delle nullità. Le cause che rendono nullo un atto sono solo quelle espressamente previste dalla legge (in questo caso, dall’art. 601, comma 6, del codice di procedura penale) e non possono essere estese per via interpretativa. L’omissione dell’avviso sulla giustizia riparativa non rientra in questo elenco tassativo.
Inoltre, citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 25367/2023), la Cassazione ha ribadito che la facoltà del giudice di disporre d’ufficio l’invio delle parti a un centro di mediazione è rimessa alla sua valutazione discrezionale. Non esiste un obbligo per il giudice di attivare tale percorso, né di motivare la sua scelta di non farlo. Di conseguenza, se l’attivazione del percorso è discrezionale, a maggior ragione la semplice omissione di un avviso informativo non può configurare una nullità procedurale.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame riveste una notevole importanza pratica. Essa chiarisce che, sebbene la giustizia riparativa sia un istituto di grande valore, gli adempimenti formali ad essa connessi non possono essere utilizzati per scardinare la validità degli atti processuali, a meno che la legge non lo preveda espressamente. La decisione rafforza il principio di tassatività delle nullità, arginando il rischio di un uso strumentale delle nuove normative per fini puramente dilatori.
In conclusione, la Corte di Cassazione conferma che la valutazione sull’opportunità di un percorso riparativo resta una prerogativa del giudice, da esercitare con prudente apprezzamento caso per caso, senza che un’omissione informativa possa invalidare il processo.
L’omissione dell’avviso sulla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa rende nullo il decreto di citazione a giudizio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale omissione non costituisce una causa di nullità, poiché le cause di nullità sono tassativamente indicate dalla legge (art. 601, co. 6 cod. proc. pen.) e non ammettono interpretazione estensiva.
Il giudice è obbligato a inviare le parti a un percorso di giustizia riparativa?
No, la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio l’invio delle parti a un centro di mediazione è una valutazione discrezionale, non un obbligo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere censure già respinte in appello?
Se il ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano dell’8 giugno 2022, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. e 8, cod. pen, riconoscendo la continuazione con un precedente giudicato.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 429 cod. proc. pen. per essere il decreto che dispone il giudizio d’appello gravato da nullità, essendo sprovvisto del riferimento agli istituti di giustizi riparativa.
3. Il ricorso è inammissibile.
I motivi di ricorso, da trattare contestualmente per omogeneità dell’oggetto, risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.
La Corte ha correttamente evidenziato che la mancanza nel decreto di citazione a giudizio dell’avviso all’imputato e alla persona offesa circa la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non costituisce causa di nullità del decreto, essendo tali cause tassativamente indicate all’art. 601, co. 6 cod. proc. pen. e non suscettibili di interpretazione estensiva.
La giurisprudenza di questa Corte sostiene che, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per il giudice, di disporre “ex officio” l’invio delle parti ad un cent mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avvis alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’ar 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità (Sez. 6, n. 25367, 09/05/2023, Rv. 285639 – 01).
A fronte di tale solido impianto motivazionale, la difesa si limita a reiterare l doglianza circa la nullità del decreto che dispone il giudizio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2024.