Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6595  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona in data 4/8/2023
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’a comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per i termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/202 15);
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME:
letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con provvedimento del 4/8/2023 il giudice monocratico del Tribunale di Verona, dopo avere emesso sentenza di condanna nei confronti di COGNOME NOME, per i delitti di truffa aggravata ricettazione, rigettava la richiesta, successivamente avanzata dall’imputato, di accesso programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.
Il Giudice motivava il rigetto sull’assunto che l’imputato, in quanto detenuto per altra ca era impossibilitato ad accedere a qualsiasi programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE; aggiungeva ch la negativa personalità e le gravi modalità del fatto, che avevano già legittimato il diniego sostituzione RAGIONE_SOCIALE pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, erano elementi significativi ai fini dell’attuale giudizio circa la possibile proficuità dei programmi d RAGIONE_SOCIALE; rilevava a tal fine, altresì, che l’imputato non aveva manifestato alcuna volon risolvere le questioni civili derivanti dal fatto, tanto che non aveva ancora, nep parzialmente, risarcito il danno cagionato alla vittima (quantificato in 33.000,00 euro).
Avverso tale ordinanza (emessa dal Tribunale in composizione monocratica, competente a decidere in quanto giudice procedente – cfr. art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. -, poic gli atti non erano ancora stati trasmessi alla Corte d’appello a seguito di impugnazione ex art. 590 cod. proc. pen.), ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge penale, per non avere il giudi adeguatamente motivato in merito al mancato invio dell’imputato al RAGIONE_SOCIALE di riferimento, in violazione dell’art. 44 D. Igs. n. 150/2022, che prev possibilità di accedere ai programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE “senza preclusioni in relazione fattispecie del reato o alla sua gravità”. Osserva il ricorrente che solo il mediatore ha il c di valutare la scelta del programma più adatto al caso concreto e verificare la fattibili programma, sicché il giudice non avrebbe potuto esprimersi in termini di incapacit dell’imputato di rispettare le prescrizioni contenute nel programma, dovendo egli solo valuta se lo svolgimento del programma potesse essere utile alla soluzione RAGIONE_SOCIALE questioni derivant dal fatto per cui si procede e non comportasse un pericolo concreto per gli interessati e l’accertamento dei fatti. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché il provvedimento impugnato non è impugnabile.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che nessuna disposizione prevede specificamente l’impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l’accesso ai programmi di RAGIONE_SOCIALEi RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, espresso dall’art comma 1, cod. proc. pen. (secondo il quale è la legge che “stabilisce i casi nei qua provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati”), non consente di ritenere impugnabile l’ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso ad un programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE mutuando regime d’impugnabilità di provvedimenti diversi.
1.2. D’altro canto, i provvedimenti del tipo di quello de quo non sono all’evidenza riconducibili al novero di quelli in materia di libertà personale, in relazione ai quali l’art. 111, settimo, Cost., ammette la ricorribilità per cassazione per violazione di legge (“contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizio o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”).
1.2.1. Come già chiarito da questa Corte, la garanzia costituzionale riguarda i provvedimen giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definit situazioni giuridiche di diritto soggettivo, producendo, con efficacia di giudicato, effetti sostanziale e processuale sul piano contenzioso RAGIONE_SOCIALE composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 Rv. 224610).
Il provvedimento con il quale si rigetta la richiesta di accesso alla RAGIONE_SOCIALEia ripartiva m tali requisiti, e dunque ad esso non è estensibile il regime di ricorribilità per cassazio violazione di legge previsto dall’art. 111, comma settimo, Cost.
L’ordinamento vigente non prevede, pertanto, la possibilità di impugnare, nell’ambito d procedimento/processo penale, i provvedimenti che rigettino le richieste di accesso a programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Questa conclusione impone, peraltro, al collegio di verificare la legittimità costituz RAGIONE_SOCIALE mancata previsione dell’impugnabilità dell’ordinanza con la quale sia stata rigettat richiesta di accesso ad un programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE.
Deve, al riguardo, premettersi che il legislatore nazionale, accogliendo le sollecita provenienti dalle più autorevoli fonti europee e internazionali (la Risoluzione ONU 12/20 United Nations, “Basic Principles on the Use of Restorative 3ustice Pro grammes in Criminal Matters”, ECOSOC Res. 12/2002; la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 e la Direttiva 2012/29/UE del Parlame europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diri assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione qua 2001/220/GAI), ha dedicato una disciplina specifica (artt. 42 – 67 D. Igs. 150/2022) RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE, delineando un percorso di RAGIONE_SOCIALEia che si affianca al sistema pu tradizionale.
Quest’ultimo continua tuttavia a rappresentare, nella scelta operata dal legislator presupposto dei programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE “in modo da assicurare che le esigenze di
prevenzione generale e di prevenzione speciale rimangano intatte” (così la Relazione dell’Ufficio del Massimario dedicata alla novella in oggetto).
3.1. L’art. 42 D. Lgs. n. 150/2022 definisce come “RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE” ogni programma ch consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa, e ad altri soggetti comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzio delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente forma denominato mediatore.
Da questa definizione emergono solo le caratteristiche generali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE, ma definizione citata non permette di definire in positivo la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE gi RAGIONE_SOCIALE, che potrebbe invece essere definita «solo per esclusione: essa non è un ri speciale, ma al più un procedimento incidentale, parallelo alla RAGIONE_SOCIALEia contenziosa; non è u causa di estinzione del reato, se non limitatamente all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE remissione tacita di que ai sensi del (nuovo) art. 152 cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibi e non è un’alternativa al processo e alla pena, né è un’alternativa alla RAGIONE_SOCIALEia penale, sostituendosi ad essa; essa si affianca a quella contenziosa e (che) procede in parallel essa (salvo divenirne complementare e convergere nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE remissione tacita e dell’eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibile a querela ai sens dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.); è un sistema che ha connotazioni e regol proprie, che può incidere sul trattamento sanzionatorio» (così la Relazione dell’Ufficio Massimario dedicata alla novella in oggetto).
3.2. Il d.lgs. 150/2022 ha concepito il rapporto tra sistema penale e RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE chiave di complementarietà “integrativa”, nel senso che (come si vedrà, soltant tendenzialmente) la RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE si innesta nel procedimento penale in qualsiasi sta grado e senza preclusioni in relazione alla tipologia di illecito.
3.3. L’art. 129-bis cod. proc. pen., norma di portata generale, introdotto dall’art. 7 D. 150/2022, dispone che
In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’uffi l’invio dell’imputato e RAGIONE_SOCIALE vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, letter decreto legislativo attuatiti° RAGIONE_SOCIALE legge 27 settembre 2021, n. 134, al RAGIONE_SOCIALE di riferimento, per l’avvio di un programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE.
La richiesta dell’imputato o RAGIONE_SOCIALE vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, let del decreto legislativo attuativo RAGIONE_SOCIALE legge 27 settembre 2021, n. 134, è propos personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le par difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo RAGIONE_SOCIALE legge 27 settembre 2021, n. 134, qua reputi che lo svolgimento di un programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE va possa essere utile a risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un peri
concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preli provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
Nel caso di reati perseguiblli a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissio dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disp ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE va per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservan disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304.
Al termine dello svolgimento del programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE, l’autorita’ giudiz acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.”
La predetta disposizione declina il rapporto di complementarità tra RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia punitiva secondo un modello – per così dire – autonomistico, in base al quale RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destina non incontrarsi, pur se la RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE trova il suo naturale habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i  percorsi RAGIONE_SOCIALEvi e qui ricadono i suoi effetti positivi, ove ve ne siano.
3.3.1. Questo assunto non è però valido in assoluto, poiché esistono due ipotesi (che non è sistematicamente consentito non considerare, ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE natura procedimento finalizzato all’accesso ai programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE) nelle quali l’access programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE prescinde dal procedimento/processo penale:
la prima è quella prevista dall’art. 44, comma 2, D. Igs. n. 150/2022, che prevede l’acces ai programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE anche dopo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena e dunque quando la RAGIONE_SOCIALEia punitiva ha fatto il suo corso;
 la seconda è quella prevista dall’art. 44, comma 3, stesso D.Igs., che, per i reati persegui a querela di parte, consente il ricorso alla RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE anche prima RAGIONE_SOCIALE proposiz RAGIONE_SOCIALE querela e dunque dell’inizio del procedimento penale.
In tali casi, quindi, l’accesso ad un programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE è, alternativame possibile quando l’iter RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia punitiva si è concluso, e dunque la responsabilità penale è stata accertata e la pena è stata eseguita, oppure quando esso non è ancora iniziato, e potrebbe non iniziare mai.
3.3.2. D’altro canto, la partecipazione al programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE e le dichiara nell’ambito di esso rese non possono essere usate come prova RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale: l’accesso alla RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE costituisce, infatti, oggetto di una libera scelta che avere alcun effetto sfavorevole per l’accusato nel procedimento penale.
Di conseguenza, il regime di complementarità tra procedimento penale e procedimento RAGIONE_SOCIALEvo impone la previsione di principi differenti, affinché non ci sia una contaminaz dannosa tra gli autonomi territori: come il processo penale è retto da un principio di pubbli e di controllo delle garanzie assicurate all’accusato, incompatibile con l’intimità RAGIONE_SOCIALE stan
mediatori, così il procedimento RAGIONE_SOCIALEvo è retto da un principio di riservatezza incompat con la formazione di prove dichiarative nel pubblico dibattimento.
3.4. I rilievi che precedono consentono, da un lato, di escludere che il procedimento riparat postuli di necessità l’instaurazione di un procedimento penale, dall’altro, che, o procedimento penale sia instaurato, quello RAGIONE_SOCIALEvo debba condividerne le regole.
Ciò premesso, ed in accordo con l’opinione senz’altro prevalente in dottrina, osserva collegio che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, il procedimento RAGIONE_SOCIALEvo non procedimento giurisdizionale: il programma RAGIONE_SOCIALEvo e le attività che gli sono pr appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all’ordine di un servizio pubblico di cura RAGIONE_SOCIALE relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di c relazionale ormai diffusi in diversi settori RAGIONE_SOCIALE sanità e del sociale.
Ciò spiega le ragioni per le quali, all’interno del procedimento RAGIONE_SOCIALEvo, operano rego norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittim consensualità, riservatezza, segretezza.
Ed invero, proprio perché l’oggetto e la finalità del percorso RAGIONE_SOCIALEvo sono completamen diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi.
Queste considerazioni confermano che la mancata previsione per i provvedimenti di cui trattasi, all’interno del procedimento/processo penale, di un regime impugnatorio ad hoc analogo a quello dei provvedimenti aventi natura giurisdizionale, non costituisce mera ed inRAGIONE_SOCIALEtificata lacuna (che, si badi, nessuno tra i pur numerosi autori che hanno commentato l novella sembrerebbe avere enucleato, a riprova RAGIONE_SOCIALE implicita, ma generalizzata, valutazione RAGIONE_SOCIALE sua irrilevanza), bensì scelta consapevole, perché ricollegata alla “speciale” natura, giurisdizionale, del nuovo istituto, del legislatore.
Si è osservato in dottrina che «il programma RAGIONE_SOCIALEvo non è parte del procedimento penale e neppure sembra poter essere ricondotto al novero dei procedimenti incidentali, in ragione dell marcata diversità di oggetto di cui tratta, dei soggetti partecipanti e degli obiettivi pers ed invero, non potrebbe ritenersi il contrario, ove si consideri (pur in pres dell’instaurazione e/o RAGIONE_SOCIALE pendenza del procedimento penale, peraltro, come premesso, entrambe meramente eventuali ai fini dell’accesso al programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE) l evidente disomogeneità tra la funzione giurisdizionale svolta dall’autorità giudiziaria e competenza umanistico-amministrativa dei RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito dei quali dovrà operare la nuova figura del mediatore esperto».
Come lucidamente chiarito da un comunicato ufficiale del RAGIONE_SOCIALE, emesso i data 05/08/2022, la disciplina organica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE «si affianca, senza sostit al processo penale»: si tratta, come, con efficace sintesi, chiarito da una dottrina, di strumenti paralleli, che talvolta possono anche non incontrarsi».
Questo spiega le ragioni per le quali la prima non deve necessariamente condividere tutte le regole del secondo e, conseguentemente, gli interessati non debbano necessariamente ricevere tutela, quanto all’accesso ed allo svolgimento del programma di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALEv nell’ambito del secondo.
5.1. D’altro canto, sia pur in una prospettiva diversa, questa Corte (Sez. 6, n. 25367 09/05/2023, I., Rv. 285639 – 01) ha già ritenuto, in tema di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE, c possibilità, per il giudice, di disporre “ex officio” l’invio delle parti ad un centro di RAGIONE_SOCIALE è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso RAGIONE_SOCIALEvo all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti RAGIONE_SOCIALE facoltà di acce programmi di RAGIONE_SOCIALEia RAGIONE_SOCIALE previsti dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità.
6. Va conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:
«La mancata previsione dell’impugnabilità, nell’ambito del procedimento penale, dell’ordinanza che nega all’indagato/imputato l’accesso ad un programma di RAGIONE_SOCIALEia ríparativa non pone problemi di legittimità costituzionale, poiché il procedimento RAGIONE_SOCIALEvo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. non ha natura giurisdizionale, concretizzandosi in un servizio pubblico di cu relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, ch talora risultano incompatibili con queste ultime». 
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 12.12.2023