Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da nato in Pakistan il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 12/1/2023 dal Tribunale di Trento
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità de ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Nei confronti del ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della
pena in relazione al reato di cui all’art. 572 cod.pen.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce la nullità conseguente alla violazione degli artt. 129-bis e 419, comma bis, cod.proc.pen.
Sostiene il ricorrente, infatti, che a seguito delle modifiche apportate da riforma “Cartabia”, il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di dispor l’avvio di un programma di giustizia riparativa, facoltà esercitabile anche d’uffi in base alla nuova previsione contenuta all’art. 129-bis cod.pen.
In ogni caso, l’imputato avrebbe dovuto ricevere l’avviso in ordine alla facolt di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Occorre in primo luogo precisare che le nuove previsioni contenute all’art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod.proc.pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione.
In particolare, l’art. 129-bis cod.proc.pen., nel prevedere la possibilità ch giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione, si li a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudic senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi.
A ben vedere, infatti, l’opzione circa la sollecitazione del procediment riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia reato, ai rapporti tra l’autore e la persona offesa, all’idoneità del percorso rip a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto.
Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all’art. 178, lett.c), cod.proc.pen.
Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa contemplat dall’art. 419, comma 3-bis, cod.proc.pen.
La norma, infatti, non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avvi venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritt
4, dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento.
L’avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro si inserisce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, c conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l’accesso al programma di giustizia riparativa.
2.1. Occorre, infine, aggiungere che la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asserìtamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiarnento, esula dalle ipotesi rispetto alle quali l’art. 448, c 2 -bis, cod.proc.pen. consente la proposizione del ricorso in cassazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichia inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2023
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Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in c riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalit altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza