Giustizia riparativa: perché una richiesta non motivata non basta
L’istituto della giustizia riparativa rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama penale moderno, offrendo un’alternativa al modello puramente punitivo. Tuttavia, l’accesso a questi percorsi non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la richiesta di ammissione a un programma di giustizia riparativa deve essere specifica e motivata, altrimenti è destinata a essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In calce al proprio atto di appello, l’imputato aveva inserito una richiesta per essere ammesso a un programma di giustizia riparativa. La Corte d’Appello non aveva preso in considerazione tale istanza e, di conseguenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando la solidità dei principi che regolano sia l’ammissibilità delle impugnazioni sia l’accesso ai percorsi di giustizia riparativa.
Le Motivazioni: la genericità della richiesta di giustizia riparativa
La Corte ha basato la sua decisione su due profili distinti ma interconnessi.
1. Carenza di Interesse per Genericità dell’Istanza
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stato individuato nella “carenza di interesse”. La richiesta dell’imputato era stata definita “radicalmente generica”. Essa non indicava:
* Le ragioni o le giustificazioni alla base della richiesta.
* I motivi di meritevolezza che avrebbero dovuto spingere il giudice ad accoglierla.
* Gli obiettivi concreti che si intendevano raggiungere attraverso il percorso.
* Le modalità di esecuzione o i benefici prospettici.
Secondo la Corte, una simile genericità rende l’istanza inammissibile fin dall’origine. Di conseguenza, anche se la Cassazione avesse annullato la sentenza d’appello, l’imputato non avrebbe ottenuto alcun beneficio concreto, poiché il giudice del rinvio si sarebbe trovato di fronte alla stessa istanza inemendabilmente inammissibile. Richiamando un proprio consolidato orientamento, la Corte ha ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza che non abbia considerato un motivo d’appello a sua volta inammissibile ab origine.
2. L’Accesso alla giustizia riparativa non è un automatismo
In secondo luogo, la Corte ha ribadito i principi, già affermati dalla sua giurisprudenza, in tema di giustizia riparativa. La sola presentazione di una domanda di accesso non fa sorgere un diritto in capo al richiedente a essere avviato al programma. Non esiste alcun automatismo. La decisione è rimessa al giudice, che deve compiere una valutazione sull'”utilità” del percorso nel caso specifico. La Corte ha inoltre sottolineato che tale procedura può essere attivata anche in fase esecutiva, offrendo quindi un’ulteriore opportunità all’interessato.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la difesa tecnica e per chiunque intenda avvalersi degli strumenti di giustizia riparativa. Non è sufficiente manifestare una generica volontà di partecipare. È indispensabile redigere un’istanza dettagliata e ben argomentata, che illustri al giudice perché quel percorso sarebbe utile e meritevole nel contesto specifico. Bisogna dimostrare di aver compreso la finalità dell’istituto, delineando un progetto, seppur embrionale, che dia concretezza alla richiesta. In assenza di tali elementi, l’istanza rischia di essere un mero esercizio di stile, destinato a essere respinto per un difetto procedurale insuperabile: la carenza di interesse.
Perché il ricorso per l’accesso alla giustizia riparativa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta originaria era radicalmente generica, non indicando alcuna ragione, giustificazione, obiettivo o beneficio atteso. Tale genericità ha determinato una carenza di interesse, rendendo inutile un eventuale annullamento della sentenza impugnata.
L’accesso a un programma di giustizia riparativa è un diritto automatico una volta presentata la richiesta?
No, non è un diritto automatico. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l’avvio del programma. La decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare l’utilità del percorso nel caso specifico.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per ‘carenza di interesse’?
Significa che, anche se il ricorso venisse accolto, il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio o esito favorevole concreto. Nel caso di specie, poiché il motivo d’appello (la richiesta di giustizia riparativa) era inammissibile fin dall’inizio, l’eventuale accoglimento del ricorso in Cassazione non avrebbe cambiato la situazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39867 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39867 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di partecipazione al programma di giustizia riparativa avanzata con l’atto di appello proposto personalmente dall’imputato, è inammissibile per due distinti profili:
– in primo luogo, si riscontra carenza di interesse. Infatti, l’istanza ammissione al programma di giustizia riparativa, posta in calce all’atto di appello, è radicalmente generica poiché non indica alcuna ragione o giustificazione della procedura richiesta, non evidenziando motivi di meritevolezza, obbiettivi da raggiungere, modalità di esecuzione o benefici prospettici. Con tali premesse, l’eventuale annullamento della sentenza d’appello non potrebbe comportare alcun beneficio attesa l’inammissibilità originaria e non più emendabile dell’istanza. Pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenz n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).
– inoltre, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all’interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l’avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023 dep. 09/01/2024, Salvadori, Rv. 285764 – 01) tanto più che la procedura può essere esperita altresì in fase esecutiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il Con .gliere est – nsore COGNOME Il P eside e