Giustificazione Assenza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Quando un soggetto sottoposto a misure di prevenzione si allontana dalla propria abitazione, deve fornire una valida giustificazione assenza per non incorrere in sanzioni penali. Tuttavia, non basta addurre una qualsiasi motivazione. Come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, se le giustificazioni sono deboli, generiche o basate su mere ipotesi non provate, il ricorso contro la condanna è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
Un uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello a sei mesi di arresto per la violazione dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 159/2011. Il reato contestato era la violazione delle prescrizioni imposte, nello specifico il non essere stato trovato presso la propria abitazione durante un controllo delle forze dell’ordine.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. A suo dire, i giudici di merito non avevano valutato correttamente la giustificazione da lui fornita per la sua assenza.
La Valutazione della Giustificazione Assenza
La difesa dell’imputato sosteneva che la sua assenza era dovuta a una visita presso la guardia medica. Tuttavia, questa tesi non ha convinto i giudici. La Corte di Cassazione, integrando la motivazione dei giudici di primo e secondo grado, ha sottolineato come la giustificazione fosse manifestamente infondata.
I giudici hanno rilevato una totale assenza di elementi concreti a supporto della versione difensiva. Non solo l’orario di accesso alla struttura sanitaria è stato considerato, ma si è evidenziato come la difesa non avesse fornito alcuna prova che potesse smentire l’orario certificato dal medico. Le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come “mere ipotesi alternative”, insufficienti a scalfire la logicità e coerenza della decisione impugnata.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o valutare letture alternative delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni della Corte
Secondo gli Ermellini, le censure mosse dal ricorrente erano tese a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva considerato tutti gli elementi, comprese le giustificazioni fornite, giungendo a conclusioni logiche e coerenti. La giustificazione assenza non era supportata da alcun elemento concreto, rimanendo a livello di mera allegazione difensiva. Poiché le doglianze erano manifestamente infondate, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna a sei mesi di arresto diventa definitiva. In secondo luogo, a causa dell’inammissibilità del ricorso, dovuta a una colpa nella sua proposizione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo caso insegna che, per contestare una condanna, non è sufficiente proporre una versione alternativa dei fatti; è indispensabile fornire elementi di prova concreti e specifici in grado di dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione. La giustificazione fornita dall’imputato era basata su mere ipotesi alternative non supportate da alcuna prova concreta.
Una visita medica è sempre una valida giustificazione per l’assenza da casa durante un controllo?
Non necessariamente. Come dimostra questo caso, la giustificazione deve essere provata con elementi concreti e coerenti. La semplice affermazione di essersi recato alla guardia medica non è sufficiente se non è supportata da prove che ne confermino la veridicità e la corrispondenza con l’orario del controllo, soprattutto quando gli elementi esistenti (come l’orario certificato dal medico) non la supportano.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come in questo caso, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente (perché il ricorso è manifestamente infondato), il giudice lo condanna anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Trapani del 19/10/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 1, D.Lgs 159/2011;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla incoerenza della valutazione in ordine alla giustificazione fornita dal ricorrente circa la mancata presenza a casa;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, ha dato conto di avere considerato tutti gli elementi emersi e, così, anche le circostanze circa la giustificazione fornita dal ricorrente e le ragioni esposte risultano logiche e coerenti, ciò anche considerata l’orario di accesso alla guardia medica e la totale assenza di elementi dai quali poter desumere che l’orario indicato dal medico non era corrispondente a quello reale, elementi questi che la difesa, al di là di formulare mere ipotesi alternative, non ha in alcun modo allegato;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/03/2024