Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME UR nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato, quanto al primo, che la decisione censurata ha correttamente ritenuto l’irrilevanza della giustifica erta dall’imputato in dibattimento, giacché, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01);
che, peraltro, il giudice di merito ha ritenuto, in termini non censurabili in sede di legittimità, che la forbice sequestrata a NOME non si presta, per le ridotte dimensioni della lama, a fungere, come da lui tardivamente dedotto, da strumento di lavoro;
che, per ciò che concerne la seconda doglianza, il Tribunale ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l’altro, alla elevata potenzialità lesiva dello strumento, utilizzabile per cruente aggressioni a danni di terzi;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere
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impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, parimenti, manifestamente infondata è la residua doglianza, vedente, in primo luogo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla concreta commisurazione del trattamento sanzionatorio, che i giudici di merito hanno ancorato alla storia criminale dell’imputato, gravato da una precedente condanna, ed al coefficiente di offensività della condotta da lui posta in essere;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità, del tutto inidonee a consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità;
che scevra da vizi di legittimità si palesa, infine, la scelta del giudice di merito di negare la sospensione condizionale della pena, originata dalla formulazione di una prognosi negativa sul suo futuro comportamento, supportata, a sua volta, dalla reiterazione di condotte illecite a dispetto della sospensione condizionale della sanzione irrogata con la precedente condanna;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.