Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il 12/05/1987
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito violazione di legge con riguardo al giustificato motivo di porto del coltello rinvenuto nella disponibilità dell’imputato al momento della perquisizione del veicolo alla guida del quale si trovava al momento del controllo di polizia al quale è stato sottoposto;
con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della non menzione di cui all’art. 175 cod. pen.;
ritenuto che:
il primo motivo è del tutto generico e sollecita a questa Corte una rivalutazione degli elementi di fatto già oggetto di congrua ed effettiva disamina da parte dei giudici di merito che hanno motivatamente spiegato la non configurabilità, nel caso di specie, del giustificato motivo nell’accezione che tale causa di esclusione della punibilità assume nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte;
in particolare, è stata segnalata, in termini solo genericamente contestati, la mancata allegazione di una qualsiasi causa di giustificazione al momento del controllo delle Forze dell’Ordine di tal ché qualsiasi postuma indicazione di una causa di legittimo porto del coltello si appalesa irrilevante, alla luce dell’orientamento per cui «il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 dell legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01);
il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato in ragione del fatto che la Corte di appello ha giustificato la mancata concessione della non menzione in ragione dei precedenti penali risultanti dal certificato del Casellario;
a tal fine, può ritenersi ampiamente illustrata anche la complessiva gravità del fatto siccome risultante dal contenuto complessivo della sentenza, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’arresto di questa Corte secondo cui «le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280244 – 05);
u(2
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/4/2025