Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33955 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33955 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del Giudice di pace di AVV_NOTAIO del 3.10.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorsoP9iTIZ-io r; GLYPH rz.< 417. t5 ti i 151 -) à9to GLYPH 3, ;(7( rfoo)).
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3/10/2023, il Giudice di pace di AVV_NOTAIO condannava COGNOME NOME alla pena di euro 7.500 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.igs. 286 del 1998, per essersi trattenuto in Italia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 143 cod. proc. pen. per la omessa nomina di un interprete all’imputato straniero e per la mancata traduzione degli atti.
Il difensore rileva, in particolare, che “il diritto all’interprete” compre anche la redazione del verbale di dichiarazione o elezione di domicilio, in occasione RAGIONE_SOCIALEa quale la polizia giudiziaria non ha invece proceduto ad accertamento circa la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato. L’avvenuta elezione di domicilio presso il difensore riguardava le sole modalità di notificazione degli atti processuali e non ha comportato la rinuncia RAGIONE_SOCIALE‘imputato straniero alla traduzione degli atti. In ogni caso, non sono stati tradotti il decret di citazione a giudizio, i verbali di udienza e la sentenza, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘ar 143, comma 2, cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6 CEDU, 97, 161 e 162, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio.
Si lamenta, cioè, che l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, senza indicarne nome e cognome e senza indicare il luogo ove procedere alle notificazioni: si è trattato di una elezione in incertam personam, con la conseguenza che ogni atto notificato nel domicilio in tal modo eletto è inficiato da nullità derivata. Si evidenzia, inoltre, che il difensore d’uff originariamente designato comunicava successivamente la propria cancellazione dall’albo e che veniva nominato un diverso difensore d’ufficio.
2.3 Con il terzo motivo, si censura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod. proc. pen., che il giudice avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento di espulsione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, in quanto non adeguatamente motivato – e dunque illegittimo circa: a) la difficoltà di eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera; b) la difficoltà di procedere al trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘espulso in un CPT; c) le informazioni sui programmi di rimpatrio assistito; d) le conseguenze penali RAGIONE_SOCIALEa trasgressione.
2.4 Con il quarto motivo, si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in relazione alla sussistenza del “giustificato motivo” RAGIONE_SOCIALEa inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio italiano.
Non si è tenuto conto che nel verbale di identificazione l’imputato si era dichiarato disoccupato e che, quindi, versava in stato di totale indigenza: di conseguenza, ricorreva un giustificato motivo che gli impediva di osservare l’ordine del AVV_NOTAIO.
2.5 Con il quinto motivo, si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione derivante da travisamento o omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova.
Si sostiene, in particolare, che la sentenza del Giudice di pace abbia posto l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato, il quale invece ha tutt’al più un onere di allegazione. Il giudice, infatti, ha dato att in sentenza che l’imputato non abbia provato il proprio stato di impossidenza, risultante invece dal verbale di identificazione, e ha stigmatizzato che NOME non si sia rivolto alle autorità consolari, possibilità questa, però, di cui non veni messo a conoscenza nel provvedimento di espulsione e a cui comunque non avrebbe potuto dar seguito nei sette giorni entro i quali deve essere data esecuzione al provvedimento stesso.
Con requisitoria scritta in data 4/4/2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando: che la questione relativa alla conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua avrebbe dovuto essere eccepita in dibattimento e non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità: che l’elezione di domicilio cui ha proceduto l’imputato non è in incertam personam. in quanto nel verbale risulta il nominativo del difensore d’ufficio: che l’imputato non ha allegato elementi per dimostrare la eventuale condizione di indigenza e la impossibilità di avvalersi dei programmi di rimpatrio e assistenza messi a disposizione dallo Stato italiano.
In data 30/4/2024, il difensore di NOME ha depositato una memoria, con la quale ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Quanto al primo motivo, dal verbale di identificazione di COGNOME NOME del 2/3/2021, allegato allo stesso ricorso, risulta che personale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Questura di AVV_NOTAIO avesse dato atto che “la persona sottoposta alle indagini parla e comprende la lingua italiana”.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di traduzione degli atti, l’accertamento relativo alla conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana può essere effettuato anche sulla base degli
elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria ed in assenza di dati oggett indicativi RAGIONE_SOCIALEa mancata conoscenza (Sez. 3, n. 9354 del 15/1/2021, P., Rv. 281479 – 01).
Si tratta, infatti, di accertamento che non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall’autorità giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove gli elementi risultan dagli atti di polizia giudiziaria non siano concludenti (Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Viharev, Rv. 262101 – 01).
Nel caso di specie, non si ha evidenza di elementi oggettivi che contrastino con l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria relativo alla conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Anzi, risulta, come si dirà meglio appresso, che l’imputato sia stato presente all’udienza del 15/11/2022 e abbia personalmente comunicato al Giudice di pace l’indirizzo ove era domiciliato.
Peraltro, anche la circostanza evidenziata nel ricorso che l’imputato nel frattempo si sia sposato con una cittadina italiana nonché il fatto che egli comunque abbia successivamente rilasciato ad un difensore di fiducia un’articolata procura con la dichiarazione di domicilio, redatta nella sola lingua italiana e da lui sottoscritta, rappresentano elementi che, se non valgono di per sé a integrare la incontrovertibile prova che l’imputato alloglotta conosca la lingua italiana, sono nondimeno ben compatibili con l’esito del precedente accertamento RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria e, in ogni caso, non sono suscettibili di contraddirlo.
Quanto al secondo motivo, è da escludersi, innanzitutto, che si sia in presenza di una elezione di domicilio in incertam personam, la quale ricorre quando non è indicato il nominativo del domiciliatario (come nel caso in cui la designazione del difensore d’ufficio domiciliatario sia rimessa ad un momento successivo) e, pertanto, la elezione è carente dei requisiti essenziali per la sua formazione e per la sua stessa riconoscibilità come atto processuale tipizzato dall’ordinamento (Sez. 1, n. 7430 del 17/1/2017, COGNOME, non massimata sul punto).
Nel caso di specie, invece, il verbale di identificazione ed elezione di domicilio reca l’indicazione sia del nominativo del difensore che RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo del suo studio (compresi i recapiti telefonici), sicché l’atto è da ritener compiutamente formato nella sua parte essenziale, e cioè quella per le cui finalità l’ordinamento l’ha previsto: la indicazione precisa del luogo ove eseguire le notificazioni processuali, portato a conoscenza anche RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
Sotto questo profilo, peraltro, nemmeno viene in questione la avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore d’ufficio originariamente designato e la sua
sostituzione con un nuovo difensore d’ufficio, RAGIONE_SOCIALEa quale si dà atto nel decreto di citazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato a giudizio.
La circostanza avrebbe potuto rilevare ove alla elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio – che pure aveva dato il proprio assenso ex art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. – da parte RAGIONE_SOCIALE‘allora indagato non avessero fatto seguito ulteriori elementi da cui ricavare che NOME avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento (cfr., in proposito, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420 – 01; da ultimo, Sez. 1, n. 3048 del 15/9/2023, dep. 2024, NOME, Rv. 285711 – 01).
Ma dalla consultazione degli atti del fascicolo, consentita in ragione del tipo di eccezione formulata, è risultato che all’udienza dibattimentale dinanzi al Giudice di pace di AVV_NOTAIO del 15/11/2022 l’imputato fosse presente, benché avvisato solo in data 11/11/2022 e, quindi, senza il rispetto dei termini previsti dall’art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 274 del 2000: in quella sede, COGNOME dichiarò anche il suo domicilio (in AVV_NOTAIO alla INDIRIZZO). Di conseguenza, il processo fu aggiornato alla sua presenza, onde consentire la reintegrazione del termine incompleto, e nelle successive udienze l’imputato rimase assente.
Dunque, le vicende processuali si incaricano di comprovare che, di fatto, l’elezione di domicilio sortì i suoi effetti tipici, giacché l’imputato ricevett pure tardivamente la notifica del decreto di citazione a giudizio, e che, pertanto, si procedette regolarmente in sua assenza (circostanza che, per vero, non risultava espressamente nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza), avendo il giudice acquisito la prova che COGNOME avesse avuto effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo.
Quanto al terzo motivo, è da premettersi che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato la sindacabilità in via incidentale, da parte del giudice penale, del provvedimento amministrativo illegittimo, la cui inosservanza costituisca reato (Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, sulla sindacabilità in AVV_NOTAIO del provvedimento amministrativo richiamato dalla fattispecie penale; sez. 1, n. 12365 del 15/3;2007, COGNOME, Rv. 237347-01, sulla sindacabilità in particolare del provvedimento presupposto del reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter, D.Igs. n. 286 del 1998).
Infatti, il presupposto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato di ingiustifi inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine del AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALEa conseguente sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998. Si tratta di provvedimento che, insieme al provvedimento di espulsione del AVV_NOTAIO, contribuisce a descrivere, sul piano
oggettivo, la tipicità del reato. Rientrando nel novero degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, il provvedimento del AVV_NOTAIO deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e, in particolare, deve essere motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge, al fine di scongiurare il rischio che la verifica del sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘ordine e, dunque, l’individuazione degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all’Autorità di polizia (Sez. 1, n. 35021 del 14/8/2013, Kane, Rv. 257211-01).
Ciò premesso, deve osservarsi che, nel caso di specie, l’ordine impartito al ricorrente dal AVV_NOTAIO di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato – allegato ricorso – contiene sia pur sintetiche, ma specifiche, attestazioni RAGIONE_SOCIALEa mancanza di un documento idoneo per l’espatrio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accompagnamento alla frontiera, RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa indisponibilità di posti nei Centri RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘avviso all’espulso RAGIONE_SOCIALEa punizione con pena pecuniaria in caso di permanenza sul territorio. Per quel che riguarda, poi, i programmi di rimpatrio, il provvedimento del AVV_NOTAIO già dava conto che non ne sussistessero i presupposti in quanto l’espulso aveva «dichiarato di non voler tornare nel suo paese di origine».
Di conseguenza, è da ritenersi che il provvedimento del AVV_NOTAIO contenesse una sufficiente indicazione dei motivi relativi al mancato accompagnamento alla frontiera e al mancato trattenimento presso un CPR, anche tenuto conto che il provvedimento del AVV_NOTAIO di allontanamento RAGIONE_SOCIALEo straniero clandestino dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato deve dare conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui non è stato possibile seguire l’intero iter previsto dalla legge per l’espulsione, ma con una motivazione che può essere sintetica e priva dei dettagli tecnici da tenere riservati anche per ragioni di sicurezza (Sez. 1, n. 5955 del 4/2/2009, COGNOME, Rv. 243229 – 01).
Quanto al quarto motivo, la sentenza di primo grado contiene una congrua motivazione sull’assenza del “giustificato motivo” ed evidenzia che l’imputato non abbia mai allegato uno stato di assoluta indigenza, che pure è stato individuato dalla difesa anche dinanzi al Giudice di pace come la ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata ottemperanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di allontanamento.
La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di immigrazione clandestina la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – RAGIONE_SOCIALEa cui allegazione è
onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socioeconomico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino. (Sez. 1, n. 44567 del 3/11/2021, COGNOME, Rv. 282216 – 01; Sez. 1, n. 47191 del 27/4/2016, NOME, Rv. 268212 – 01)
Il ricorso oppone che l’imputato abbia però dichiarato nel verbale di identificazione di essere disoccupato.
Ora, se pure si volesse ammettere che l’onere di allegazione possa essere adempiuto, anziché nel dibattimento dinanzi all’autorità giudiziaria, nel primo atto compiuto nelle indagini preliminari con la polizia giudiziaria, una cosa è la disoccupazione, ovvero la condizione di chi non ha lavoro, altra cosa è invece la indigenza, ovvero la condizione di chi manca RAGIONE_SOCIALE‘indispensabile per vivere. Se la prima è in genere tra le cause RAGIONE_SOCIALEa seconda, non necessariamente coincide con essa.
La clausola del “giustificato motivo”, pur non evocativa RAGIONE_SOCIALEe cause di giustificazione in senso tecnico e fermo il potere del giudice di rilevare direttamente l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale, comporta, comunque, che sullo straniero ricada un onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudice, di guisa che le situazioni che eventualmente lo integrino si traducono nel giudizio in altrettanti temi di prova per le parti (così Sez. 1, n. 42381 del 28/12/2006, NOME, Rv. 235572 -01).
Nel caso di specie, tale onere non è stato in alcun modo adempiuto con il dovuto rigore, sicché il relativo motivo di ricorso è da ritenersi infondato.
Quanto al quinto motivo, si tratta, nella sostanza, di un motivo meramente ripetitivo di quello precedente, in relazione al quale, pertanto, possono essere richiamate le considerazioni appena sopra riportate.
In ogni caso, la sentenza di primo grado non ha affatto posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato – come lamenta il ricorrente – l’onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, ma ha più limitatamente rilevato che l’imputato non avesse “allegato” uno stato di assoluta indigenza, così facendo esattamente applicazione del principio invocato nel ricorso stesso, ovvero che la clausola del “giustificato motivo” implica non un’inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, quanto piuttosto un onere di allegazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Per le ragioni fin qui esposte, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 10 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr / esidente