Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45337 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45337 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME HICHAM CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2022 del GIUDICE DI PACE di PIOMBINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Piombino ha ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter d.lgs 25 luglio 1998, n 286, per essersi trattenuto in territorio nazionale in viol delle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 4 del medesimo T.U. imm. e, per l’effe lo ha condannato alla pena di euro diecimila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettame necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene lamentata la inosservanza e/o la erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato adempimento all’ordin del AVV_NOTAIO, in quanto tale omissione è stata determinata, in realtà, dalla vig delle misure restrittive adottate sull’intero territorio nazionale, ai contenimento della pandemia da Covid-19. L’emergenza cagionata dalla nota situazione epidemiologica ha infatti impedito all’imputato – almeno in via di f – di adempiere all’obbligo di allontanamento, che era stato a luì imposto.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata la insussistenza e/o la carenz della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa d giustificazione prevista dall’art. 14, comma 5 – quater d.lgs n. 286 del 1998. Le precarie condizioni economiche nelle quali – all’epoca dei fatti – versava l’imput gli impedivano di adempiere all’ordine sopra detto; risulta assente, però motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del “giustificato motivo”, d all’art. 14, comma 5 -quater, del d.lgs. n. 286 del 1998.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata la insussistenza del motivazione in punto di pena, anche per ciò che inerisce al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricors Con riferimento al primo motivo, come è noto, le restrizioni imposte ag spostamenti delle persone, correlate alla pandemia, si sono attenuate già a par dalla primavera del 2021; a partire da tale periodo, quindi, ben avrebbe potuto l’imputato viaggiare verso l’estero e, in tal modo, ottemperare a qua impostogli. In ordine alla seconda doglianza, dagli atti non emergono element univocamente deponenti per la sussistenza della situazione addotta dalla difes Per ciò che attiene alle invocate circostanze attenuanti generiche, il sogg
risulta privo di stabile inserimento in territorio italiano e, a fronte di ciò, n emersi ulteriori elementi favorevolmente valutabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo e il secondo motivo presentano una matrice comune e si prestano agevolmente, pertanto, a una trattazione unitaria, deducendo ess sempre ragioni asseritamente ostative, rispetto all’osservanza dell’ordine allontanamento.
2.1. Giova ricordare, allora, come la giurisprudenza di legittimità s concordemente orientata a ritenere che la sussistenza del “giustificato motivo in base al quale lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato, in vi dell’ordine impartito dal AVV_NOTAIO di allontanarsene entro cinque giorni, ex 14-ter TAL imm. vada parametrato all’esistenza di situazioni che si rivelino oggettivamente ostative; occorre, inoltre, che tali condizioni di impedimen vadano a riverberarsi sulla concreta possibilità, per il soggetto, di ottempe all’ordine suddetto, elidendola in radice, oppure quantorneno rendendol particolarmente ardua. Lo specifico onere della prova, circa la sussistenza di t condizione impeditiva, grava ovviamente su colui che lo invochi (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268101; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108; si veda, infine, il dictum di Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2022, n. COGNOME, a mente della quale: «La sussistenza del giustificato motivo per cui straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine im dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’ari:. 14-ter .igs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’o della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possi oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa »). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Nella concreta fattispecie, la prova circa la sussistenza di situazione di assoluto impedimento non risulta esser stata fornita, ad op dell’imputato; nemmeno oggi, del resto, la difesa adduce elementi atti a condurr a difformi lumi.
2.2. Non possono essere considerate alla stregua di fattori cogenti impeditivi e quindi – ai fini che ora interessano – idonei a legittimare la perman in Italia del soggetto, i divieti correlati alla pandemia da Covid-19. Prescinde dalla natura generalizzata di tali restrizioni, al tempo applicate indifferenziata all’intera popolazione, non vi è alcuna prova (documentale
dichiarativa), in ordine al fatto che proprio al singolo imputato COGNOME sia risu materialmente impossibile lasciare il territorio nazionale. Non sfuggirà, inf come il provvedimento di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di Livorno sia stato notificato all’imputato il 05/04/2018, ossia in epoca di gran lunga anteceden rispetto all’adozione delle dedotte misure restrittive.
2.3. Parimenti insufficiente a integrare il “giustificato motivo”, idoneo escludere la configurabilità del contestato modello legale, del resto, è il disagio socio-economico del soggetto, di regola ricollegabile alla condizione tipi in cui versa il migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Rv. 282216).
Il terzo motivo si articola in una duplicità di deduzioni.
3.1. La censura attinente alla dosimetria sanzionatoria deve esser dichiarata inammissibile, in quanto il Giudice di merito non ha affatto omesso d motivare sul punto, avendo valorizzato – anche ai fini dell’art. 133 cod. pen. caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso d motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell’imputato.
3.2. L’ultimo profilo di doglianza, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Trattasi, infatt questione che non è stata mai sottoposta al vaglio dei giudici di merito, median specifica menzione, in sede di conclusioni formulate a chiusura dell’istrutto dibattimentale (questo è quanto si ricava dalla non contestata narrativa de sentenza impugnata, oltre che dalla visione degli atti versati nell’inc processuale a disposizione di questa Corte); in tale sede, infatti, la dife limitata a chiedere la pronuncia di sentenza di assoluzione o, in subordi l’irrogazione del minimo della pena con concessione dei benefici di legge Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce – per la prima all’interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questi in sede di giudizio di merito – la postulazione di una attenuazione del trattame sanzionatorio, correlata al riconoscimento di elementi di valutazione e conoscenz favorevolmente apprezzabili, così auspicando una operazione non consentita all’interno del giudizio di legittimità (fra tante, si potrà vedere Sez. 3, n. 2 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346).
3.3. È anche utile evidenziare come non sussista una equipollenza, fra l richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e la istanz riconoscimento dei benefici di legge (si veda, fra tante, il dictum di Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, Iannaccone, Rv. 274702, a mente della quale: «La richiesta difensiva dei “benefici di legge” vale univocamente ad indicare
domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l’obbligo motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge»).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto de ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.