Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALEMI il 03/08/1955
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che:
con i motivi di impugnazione il ricorrente ha eccepito vi vizi di violazione di legge e difetti motivazionali con riguardo al giustificato motivo del porto del coltello, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità;
ritenuto che:
il motivo riferito al giustificato motivo del porto del coltello è del tut generico e sollecita a questa Corte una rivalutazione degli elementi di fatto già oggetto di congrua ed effettiva disamina da parte dei giudici di merito che hanno motivatamente spiegato la non configurabilità, nel caso di specie, del giustificato motivo nell’accezione che tale causa di esclusione della punibilità assume nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte;
in particolare, è stata segnalata la mancata allegazione di una causa di giustificazione al momento del controllo delle Forze dell’Ordine di tal ché qualsiasi postuma indicazione di una ragione di legittimo porto del coltello si appalesa irrilevante, alla luce dell’orientamento per cui «il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME Rv. 276187 – 01);
generica e fattuale è, altresì, la censura per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. poiché, sul punto, i giudici di merito hanno valorizzato le caratteristiche del coltello, i precedenti penali dell’imputato e l’idoneità della condotta a mettere in pericolo la pubblica sicurezza;
priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di Mannone, i cui numerosi precedenti evidenziano una personalità refrattaria all’osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità;
a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
per le medesime ragioni va ritenuta generica anche la censura relativa alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria o nei lavori di
pubblica utilità; si tratta, infatti, di profilo rispetto al quale i giudici di mer sono congruamente soffermati;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/4/2025