Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 190 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 190 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, al secondo motivo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 13 marzo 2025 il Tribunale di Genova ha affermato la penale responsabilità di NOME NOME in riferimento al reato oggetto di contestazione (di cui all’art. 4 legge n.110 del 1975), con condanna – riconosciuta la lieve entità del fatto e le circostanze attenuanti generiche – alla pena di euro 800 di ammenda.
In fatto, l’imputato Ł stato trovato in possesso (nei pressi di un locale commerciale) di un coltellino multiuso. La giustificazione del porto prospettata – taglio delle dosi per assunzione di sostanza stupefacente – non Ł stata ritenuta idonea ad integrare il giustificato motivo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità.
Si evidenzia che il motivo prospettato dal COGNOME (ossia il taglio dello stupefacente per fini personali) non Ł stato minimamente preso in considerazione dal giudice del merito, lì dove poteva rientrare nella nozione di ‘giustificato motivo’ .
Al secondo motivo si deduce omessa motivazione circa la domanda di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. .
Pure a fronte di rituale richiesta, il Tribunale non affronta per nulla il tema in motivazione. Si ribadisce la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per la affermazione della causa di non punibilità, per la particolare tenuità della offesa.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Il ricorso Ł fondato, al secondo motivo.
Quanto al primo motivo, ne va affermata la infondatezza.
Per quanto la motivazione espressa dal Tribunale risulti sintetica, la decisione Ł conforme al costante orientamento di questa Corte per cui il motivo del porto Ł giustificato quando la condotta risponde in modo funzionale a regole comportamentali lecite, in rapporto alla normale funzione dell’oggetto. Ciò non può dirsi nel caso di un utilizzo funzionale al consumo delle sostanze stupefacenti (v. Sez. IV n.11356 del 6.10.2005, dep.2006, Rv 233659).
Il secondo motivo Ł invece fondato, posto che il Tribunale, pur in un contesto di determinazione della pena orientato a ridimensionare in modo significativo il disvalore del fatto, non prende minimamente in considerazione la domanda difensiva.
Trattandosi di un aspetto che implica apprezzamenti in fatto, il punto va rimesso al giudice del rinvio, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME