Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9297 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9297 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la decisione censurata ha correttamente ritenuto l’irrilevanza della giustificata offerta dall’imputato in dibattimento, giacché, ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, «Il “giustificato motivo” rilevante ai sen dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte d verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01);
che, peraltro, il giudice di merito ha ritenuto, in termini non censurabili i sede di legittimità, che il coltello ed il bastone sequestrati a NOME COGNOME si prestano a fungere, come da lui tardivamente dedotto, da strumenti adibti alla pesca dei ricci;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.