Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20247 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROUIBA( ALGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 07 novembre 2023 il giudice di pace di Bologna ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 8.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/1998 commesso il 26/09/2019, per essersi trattenuto in Italia, in violazione dell’ordine del questore di Bologna che gli aveva intimato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, essendo privo di titoli legittimanti il soggiorno. Il giudice ha escluso l’applicabilità, quale motivo ostativo, del matrimonio contratto dall’imputato, stante la sua pericolosità, dimostrata dalle condanne già riportate.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, per la mancanza RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La sentenza impugnata contiene una motivazione praticamente inesistente, priva di un comprensibile percorso argomentativo, in quanto consiste in un formulario composto da mere clausole di stile, a cui il giudice ha aggiunto poche frasi, per adeguarlo al caso concreto. Non ha però affrontato adeguatamente il tema RAGIONE_SOCIALE sua convivenza con una moglie avente cittadinanza italiana, circostanza che costituisce un giustificato motivo di trattenimento, omettendo di far emergere il percorso logico seguito per negare rilevanza a tale situazione personale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE legge penale, omettendo di valutare la sussistenza di uno dei motivi ostativi all’espulsione previsti dall’art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
La sentenza non contiene una valutazione circa la sussistenza di gravi violazioni dei diritti civili nel Paese di origine del ricorrente, e RAGIONE_SOCIALE causa ostativ all’espulsione sopra indicata, cioè il rapporto di coniugio con una cittadina italiana. Tale silenzio si traduce nel vizio di omessa pronuncia. Il giudice ha escluso l’applicabilità del giustificato motivo di trattenimento costituito dal rapporto di coniugio per la pericolosità del ricorrente, ma la legge non condiziona la sussistenza dei giustificati motivi alla pericolosità sociale dello straniero, ed ha del tutto omesso di valutare il concreto pericolo, prospettato dal ricorrente, di subire, nel proprio Paese di origine, la violazione di uno dei diritti tutelati dall norma.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è infondato. La motivazione, nonostante sia redatta utilizzando un modulo prestampato, è completa e attinente al caso, in quanto il giudice ne ha integrato il testo con le annotazioni opportune, in particolare valutando la tesi difensiva relativa alla sussistenza del rapporto di coniugio, asseritamente con una cittadina italiana, ed escludendone la rilevanza quale “giustificato motivo” per il trattenimento in Italia in violazione dell’ordine d allontanamento del questore, prevalendo, in termini negativi, la pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalle condanne a suo carico. Le integrazioni, personalizzando il modulo ed aggiungendo valutazioni specifiche, relative al caso concreto e non limitate a mere clausole di stile, rendono la motivazione non apparente, nonché sufficientemente approfondita.
Gli elementi sottoposti alla valutazione del giudice, nel caso del reato in questione, sono costituiti dall’esistenza di un ordine del questore valido, efficace e legittimamente emesso, dall’effettivo trattenimento dell’imputato in Italia oltre il termine concesso per l’allontanamento spontaneo, e dall’eventuale esistenza di un “giustificato motivo”, che escluda l’antigiuridicità RAGIONE_SOCIALE condotta o la volontarietà RAGIONE_SOCIALE stessa. Dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non risulta che il ricorrente abbia contestato l’esistenza o la legittimità del provvedimento del questore, né che abbia negato di avere tenuto la condotta contestata, ed anche nel presente ricorso egli non nega la sussistenza di tali elementi oggettivi del reato.
Quanto alla sussistenza di un giustificato motivo per il trattenimento, deve ribadirsi che «Ai fini dell’individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, di cui all’art. 14, comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma» (Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Rv. 283448). La sentenza, escludendo che la situazione addotta dall’imputato, cioè il rapporto di coniugio, costituisca un giustificato motivo per il trattenimento, ha valutato la tesi difensiva e l’ha respinta con una motivazione logica e conforme al principio sopra indicato, non emergendo che tale condizione personale comportasse, come conseguenza, la difficoltà o pericolosità dell’adempimento all’ordine del questore.
La motivazione risulta pertanto completa, avendo esamiNOME e valutato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, nonché la tesi difensiva relativa alla sussistenza di un giustificato motivo per l’inottemperanza contestata.
Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle cause ostative all’espulsione, previste dall’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, ma la valutazione RAGIONE_SOCIALE legittimità del decreto di espulsione, prodromico alla emissione dell’ordine di allontanamento da parte del questore, non appartiene alla competenza del giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza del delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs., n. 286/1998, bensì del giudice civile secondo la procedura di cui all’art. 18 d.lgs. n. 150/2011, procedura che, peraltro, il ricorrente risulta avere svolto, con esito negativo.
Il giudice penale deve, però, valutare la possibile sussistenza di un giustificato motivo, per l’inottemperanza all’ordine del questore, anche alla luce delle situazioni che, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, ostano all’espulsione dello straniero. Tali situazioni, peraltro, devono essere allegate dall’imputato, e nel presente caso non risulta, dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza, che alcuna di esse sia stata prospettata al giudice, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE condizione familiare. Anche nel ricorso, infatti, il ricorrente afferma che «la costanza del matrimonio e la convivenza con la moglie sono il motivo che hanno determiNOME l’imputato a permanere sul territorio nazionale».
In ordine a tale causa ostativa all’espulsione, prevista dall’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, il giudice, come detto, ha valutato la sua rilevanza quale giustificato motivo, escludendolo motivatamente. Il richiamo alla pericolosità sociale del ricorrente, contestato come irrilevante nel ricorso, è infatti un chiaro riferimento alla esclusione di tale causa ostativa prevista dallo stesso art. 19, comma 2, T.U.Imm., secondo cui l’espulsione non è consentita, nel caso di convivenza con il coniuge di nazionalità italiana, «salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1», cioè nei casi di espulsione amministrativa disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, quale è l’espulsione di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso stanti le condanne riportate.
Il ricorrente afferma anche che la sentenza non ha valutato il concreto pericolo di subire la violazione di uno dei diritti tutelati dalla norma, ma non indica alcuno dei diritti fondamentali che potrebbero essere violati dalla esecuzione dell’espulsione, né allega documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALE sua affermazione. Nella prima parte di questo motivo di ricorso egli adduce, in termini peraltro generici, «le gravi situazioni di compromissioni dei diritti
fondamentali nel Paese di origine del ricorrente», ma tale affermazione, oltre a non essere supportata da alcuna allegazione, risulta in contrasto con l’inserimento dell’Algeria tra i “Paesi sicuri” ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, in quanto compreso nell’apposito elenco predisposto dal RAGIONE_SOCIALE, già con il decreto ministeriale del 04 ottobre 2019 e sino all’aggiornamento del 17 marzo 2023.
La sentenza risulta, pertanto, priva anche dei vizi lamentati con questo motivo di ricorso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente