Giustificato Motivo Immigrazione: Quando il Disagio Economico Non Basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale in materia di immigrazione: la definizione di giustificato motivo immigrazione che può escludere la responsabilità penale per l’inosservanza di un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero, chiarendo che le difficoltà socio-economiche, pur comprensibili, non integrano di per sé una valida giustificazione legale.
I Fatti del Caso: L’Ordine di Allontanamento Ignorato
La vicenda ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Livorno, che aveva condannato un cittadino straniero al pagamento di una multa di 15.000 euro. Il reato contestato era quello di essersi trattenuto in Italia senza giustificato motivo dopo aver ricevuto un ordine di allontanamento emesso dal Questore. L’imputato, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione: Due Motivi di Impugnazione
L’imputato basava il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Mancato riconoscimento del giustificato motivo: Sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel non considerare le sue condizioni personali e socio-economiche come una causa di giustificazione valida ai sensi della normativa sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Lamentava un vizio di motivazione riguardo alla pena, ritenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato la possibilità di applicare le attenuanti generiche previste dal codice penale per ridurre l’importo della multa.
La Decisione sul Giustificato Motivo Immigrazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato.
La Nozione di “Giustificato Motivo”
In merito al primo punto, la Corte ha ribadito che il giustificato motivo immigrazione, per essere considerato tale, deve consistere in una situazione ostativa, oggettiva o soggettiva, che renda materialmente impossibile l’ottemperanza all’ordine del Questore. Non è sufficiente invocare un generico disagio socio-economico, poiché tale condizione è tipicamente associata alla figura del migrante irregolare e non rappresenta un impedimento assoluto. Spetta all’interessato, inoltre, l’onere di allegare e provare l’esistenza di tali circostanze impeditive.
La Genericità del Motivo sulla Pena
Quanto al secondo motivo, relativo alle attenuanti, i giudici lo hanno ritenuto generico. La motivazione del Giudice di Pace sulla determinazione della pena è stata considerata adeguata e congrua, e il ricorso non ha presentato elementi specifici in grado di scalfirne la logicità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si allinea a un principio di rigore interpretativo. Ammettere il disagio economico come giustificazione svuoterebbe di significato la norma penale, rendendo di fatto inapplicabile la sanzione per chi non ottempera all’ordine di espulsione. La legge richiede una vera e propria impossibilità ad adempiere, come ad esempio gravi problemi di salute documentati o impedimenti oggettivi legati alla mancanza di documenti di viaggio non imputabile all’interessato. Il semplice trovarsi in una condizione di difficoltà economica, per quanto reale, non rientra in questa categoria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strada per giustificare la permanenza illegale sul territorio italiano è molto stretta. Per chi riceve un ordine di allontanamento, è fondamentale essere in grado di documentare in modo rigoroso qualsiasi impedimento oggettivo che precluda la partenza. La sola condizione di povertà o di mancanza di opportunità nel paese d’origine non sarà considerata sufficiente dalla giurisprudenza per evitare una condanna penale. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della multa, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘giustificato motivo’ per non rispettare un ordine di allontanamento?
Per ‘giustificato motivo’ si intende una situazione oggettiva o soggettiva che impedisce materialmente di lasciare il territorio dello Stato. L’onere di dimostrare tale impedimento ricade sulla persona interessata.
La difficoltà economica o il disagio sociale possono essere considerati un giustificato motivo?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il mero disagio socio-economico, essendo una condizione tipica del migrante clandestino, non è sufficiente a costituire un giustificato motivo per non ottemperare all’ordine di allontanamento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la sua colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con sentenza emessa il 20 dicembre 2022 il Giudice di Pace di Livorno ha dichiarato NOME NOME del reato a lui ascritto – in tema di trattenimento posteriore allontanamento – con condanna alla pena di C 15.000,00 di multa.
GLYPH Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di legge NOME deducendo:
vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della cau giustificazione ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998;
vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.;
GLYPH Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi a
3.1 Quanto al primo motivo questa Corte ha più volte affermato che in t immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escl configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il te Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui al onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo v. Sez. I 44567 del 3.11.2021, rv 282216).
3.2 Quanto al secondo motivo ne va rilevata la genericità, a fronte di motivazione congrua espressa in sede di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente