Giustificato motivo immigrazione: quando la povertà non basta a giustificare la permanenza
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un tema cruciale in materia di immigrazione: quali circostanze possono costituire un giustificato motivo immigrazione per non aver ottemperato a un ordine di allontanamento dal territorio nazionale? Con l’ordinanza n. 31482 del 2024, la Suprema Corte ha chiarito che la sola condizione di indigenza non è sufficiente a escludere la responsabilità penale, ribadendo principi consolidati e definendo i limiti del controllo di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla condanna di un cittadino straniero da parte del Giudice di Pace di Pescara. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. 286/98, per non aver rispettato, senza un giustificato motivo, due distinti ordini di allontanamento emessi dai Questori di Frosinone e Teramo. La condanna consisteva in una pena pecuniaria di 10.000 euro di multa, con la concessione delle attenuanti generiche.
La difesa dell’imputato, sia in primo grado sia nel successivo ricorso, si era basata principalmente su un unico argomento: la sua condizione di estrema povertà gli avrebbe impedito di procurarsi i mezzi necessari per lasciare il territorio italiano, configurando così un valido motivo di giustificazione.
Il Ricorso in Cassazione e il concetto di Giustificato Motivo Immigrazione
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte del Giudice di Pace. Secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe errato nel respingere la richiesta di applicazione di norme più favorevoli (art. 34 del D.Lgs. 274/2000), confondendo i presupposti di tale norma con l’insussistenza del giustificato motivo immigrazione necessario per escludere il reato stesso.
Il nucleo del ricorso verteva, quindi, sulla corretta interpretazione del concetto di ‘giustificato motivo’. La tesi difensiva mirava a far riconoscere lo stato di indigenza come una causa di forza maggiore, una situazione ostativa capace di rendere inesigibile l’obbedienza all’ordine dell’autorità.
L’onere della prova a carico dello straniero
Un punto centrale, evidenziato dalla giurisprudenza costante e ripreso nella decisione in esame, è che l’onere di dimostrare la sussistenza di un giustificato motivo grava interamente sull’interessato. Non è sufficiente addurre una generica difficoltà economica; è necessario provare l’esistenza di ostacoli concreti e insormontabili che hanno reso oggettivamente impossibile l’allontanamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione si articolano su due piani principali.
In primo luogo, la Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il controllo della Cassazione sulla motivazione di una sentenza è circoscritto alla verifica della sua esistenza, coerenza logica e assenza di palesi contraddizioni. Non è possibile, in questa sede, rivalutare le prove o la loro interpretazione da parte del giudice di merito, come stabilito dalla storica sentenza delle Sezioni Unite ‘Petrella’ (n. 47289/2003).
In secondo luogo, entrando nel merito della questione, i giudici hanno ritenuto la motivazione del Giudice di Pace pienamente logica e corretta. Il primo giudice aveva correttamente applicato il principio secondo cui il giustificato motivo immigrazione deve essere valutato con riguardo a ‘situazioni ostative incidenti sulla stessa possibilità di ottemperarvi’. La semplice indigenza non rientra in questa categoria. La sentenza impugnata aveva chiaramente indicato le ragioni per cui non si poteva ravvisare né una causa di giustificazione per il reato, né i presupposti per l’applicazione di altre norme procedurali invocate dalla difesa, poiché l’argomento centrale (l’indigenza) era stato correttamente ritenuto irrilevante ai fini della decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato: per esimersi da responsabilità penale per l’inottemperanza a un ordine di allontanamento, lo straniero deve provare l’esistenza di un impedimento oggettivo, assoluto e insormontabile. La condizione di difficoltà economica, sebbene socialmente rilevante, non è di per sé sufficiente a integrare il ‘giustificato motivo’ richiesto dalla norma.
La decisione ha l’effetto pratico di rendere definitiva la condanna dell’imputato, con l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, essa riafferma la necessità di una prova rigorosa da parte di chi adduce una causa di giustificazione e chiarisce ancora una volta i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
La condizione di povertà o indigenza può essere considerata un ‘giustificato motivo’ per non rispettare un ordine di allontanamento dal territorio nazionale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il ‘giustificato motivo’ deve consistere in una situazione oggettiva che impedisce o rende estremamente difficile l’adempimento dell’ordine. La semplice condizione di indigenza, da sola, non è sufficiente a integrare questa causa di giustificazione.
Su chi ricade l’onere di provare l’esistenza di un giustificato motivo?
L’onere della prova grava interamente sulla persona che ha ricevuto l’ordine di allontanamento. È l’imputato che deve dimostrare l’esistenza di situazioni ostative che gli hanno impedito di obbedire all’ordine del Questore.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o verificare se la motivazione del giudice corrisponda alle prove acquisite. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione esista, che sia logicamente coerente e non contraddittoria, senza vizi manifesti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31482 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIUDICE DI PACE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la pronuncia con cui il Giudice di Pace di Pescara in data 19 dicembre 2023 aveva accertato la responsabilità dell’imputato in ordine il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/ per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore di Frosinone nonché all’ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore di Teramo, e Io aveva condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche;
Letti i motivi nuovi con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del disposto normativo di cui all’art. 34 d.l 28.8.2000, per avere la sentenza impugnata giustificato il rigetto facendo riferimento alla insussistenza nel caso di specie del giustificato motivo, che attie all’integrazione del reato;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione agli artt.34 d.lgs. 28 agosto 2000 e 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione sul punto, è manifestamente infondato poiché l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzon circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico appara argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata – con la quale si è posto l’accento sulla circostanza per cui, in base alla consolidata giurisprudenza, la sussistenz del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello S in violazione dell’ordine impartito dal Questore di allontanarsene, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative (l’onere della cui prova grav sull’interessato) incidenti sulla sua stessa possibilità di ottemperarvi, escludendo ovvero rendendola difficoltosa – non presenta alcun vizio nè tanto meno quello riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen che in ogni caso essa ha indicato le ragioni per le quali si è ritenuto di non po ravvisare la fattispecie di cui all’art. 34 d.lgs. 274/2000; e se ha fatto riferim alla insussistenza di un giustificato motivo è perchè la difesa, nella memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 19.12.2023, aveva imperniato la richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 34 cit., avanzat
subordine a quella di assoluzione, sul medesimo profilo della sussistenza del giustificato motivo legato alle condizioni di indigenza dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.