Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3776 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato in GHANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 del GIUDICE DI PACE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, NOME COGNOME, tempestivamente inviata ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13/2/2023, il giudice di pace di Palermo dichiarava NOME responsabile del reato di cui all’art. 14, comrna 5 ter e quater, D. Lgs. 286 del 1998, per non avere ottemperato all’ordine di allontanamento contenuto in svariati provvedimenti amministrativi di espulsione, fatto accertato il 5/3/2020.
Il giudice – constatata la condizione di irregolare permanenza in Italia del NOME e la volontaria inottemperanza agli ordini dell’autorità – condannava l’imputato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di C 10.000 di multa. In particolare, escludeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, argomentando che tale concetto implica anche un giudizio prognostico positivo dell’imputato, nel caso di specie ritenuto insussistente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato affatto la sussistenza del giustificato motivo, della cui esistenza vi era un indizio tratto dalla deposizione del teste COGNOME, il quale aveva parlato di un controllo avvenuto a causa di una lite familiare. Ciò deponeva per l’esistenza di legami familiari, che la difesa aveva inutilmente chiesto di provare, sollecitando il giudice – ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. a sentire la convivente del NOME, tale NOME COGNOME.
Con il secondo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Né potrebbe ritenersi insita la motivazione nel fatto che COGNOME risulti condannato per diversi reati, poiché ciò non è in sé condizione ostativa alla concessione dei benefici di legge.
Con memoria datata 8/9/2023, trasmessa digitalmente, la difesa dell’imputato ha ribadito le argomentazioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Il primo motivo deduce assenza ch motivazione su una delle richieste avanzate in sede di conclusioni, ossia la sussistenza del giustificato motivo per cui l’imputato aveva inteso permanere sul territorio dello Stato, nonostante fosse stato raggiunto da svariati provvedimenti amministrativi di espulsione.
La censura è generica e manifestamente infondata.
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1.1. Nel caso in esame, il giustificato motivo è stato soltanto genericamente allegato nel ricorso e non risulta supportato dalla richiamata testimonianza dell’agente COGNOME, il quale – affermando di essere intervenuto per una lite in abitazione, come illustra l’impugnata sentenza – non ha aperto alcun varco all’individuazione di giustificati motivi per la reiterata inottemperanza all’ordine d espulsione. È pur vero che «In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pu avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, permane in capo al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, quando sia possibile, l’esistenza di ragioni che legittimano l’inosservanza dell’ordine di allontanamento» (Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006, Pg in proc. Alexandru Nicolau, Rv. 234882), ma la totale evanescenza dell’allegazione relativa ad imprecisati legami familiari non ha consentito alcun approfondimento, né la tardiva – ed indimostrata – indicazione di tale COGNOME come teste, invocata dal ricorrente ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., potrebbe attribuire maggiore spessore alla circostanza.
1.2. Quanto alla censurata omissione motivazionale dei benefici di legge, dal verbale di udienza del 13/2/2023 risulta che la difesa dell’imputato ha chiesto soltanto l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, mentre nessuna richiesta è stata avanzata con specifico riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Peraltro, l’impugnata sentenza ha dato atto del susseguirsi di svariate condanne del COGNOME in un ristretto arco temporale, espressione che rende ragione della prognosi negativa comunque espressamente effettuata dal Giudice di Pace.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità,, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 28 settembre 202:3
Il Consigliere estensore
Il Presidente