Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2345 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/07/2024 del GIUDICE DI PACE di AREZZO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Considerato che il ricorso di NOME RAGIONE_SOCIALE è manifestamente infondato;
Rilevato, infatti, che il Giudice di pace di Arezzo, senza incorrere in vizi logici, dichiarato il predetto responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 in quanto, sebbene destinatario di ordine di allontanamento emesso dal Questore di Pisa notificatogli il 9 settembre 2020, egli è rimasto illegalmente nel territo italiano senza che nel corso della istruttoria siano emerse cause di giustificazione di ta condotta;
Considerato che in tema di immigrazione clandestina la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazio ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibi oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino. (Sez. 1, n. 44567 del 3/11/2021, NOME, Rv. 282216 – 01; Sez. 1, n. 47191 del 27/4/2016, NOME, Rv. 268212 – 01);
Ritenuto che l’imputato lamenta il fatto che il Giudice di pace non ha accertato la sussistenza di cause di giustificazione nonostante il relativo onere, sulla base dell giurisprudenza sopra richiamata, fosse a suo carico;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.