Giustificato motivo immigrazione: il disagio economico non basta per la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul concetto di giustificato motivo immigrazione, un elemento cruciale nel contesto del reato di inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito la propria linea interpretativa, stabilendo che le difficoltà economiche, pur comprensibili, non sono sufficienti a giustificare la permanenza illegale nel Paese. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I fatti del caso: la condanna per inosservanza dell’ordine di allontanamento
Un cittadino straniero veniva condannato dal Giudice di Pace di Livorno al pagamento di una multa di 15.000,00 euro. Il reato contestato era quello di non aver ottemperato, senza un giustificato motivo, all’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano. Nella determinazione della pena, il giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma le aveva considerate equivalenti all’aggravante della recidiva, senza quindi applicare una sostanziale riduzione della sanzione.
I motivi del ricorso: giustificato motivo e attenuanti
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Vizio di motivazione sul giustificato motivo: Secondo la difesa, il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato la sua situazione personale, che avrebbe dovuto integrare una causa di giustificazione ai sensi della normativa sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
2. Vizio di motivazione sulla pena: Si contestava la decisione di non considerare le attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, il che avrebbe portato a una pena più mite.
La decisione della Corte: il giustificato motivo immigrazione richiede prove concrete
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella loro giurisprudenza in materia di immigrazione clandestina. Per la Corte, il concetto di ‘giustificato motivo’ deve essere interpretato in modo rigoroso.
Le motivazioni della Cassazione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che, per escludere il reato, l’interessato ha l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di situazioni ostative concrete. Queste situazioni devono incidere sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di obbedire all’ordine di allontanamento, rendendolo di fatto impossibile. La Corte ha specificato che il ‘mero disagio socio-economico’, condizione tipicamente associata alla figura del migrante irregolare, non è sufficiente. Non basta essere in difficoltà economica per essere giustificati a violare la legge.
Riguardo al secondo motivo, relativo alla pena, i giudici lo hanno liquidato come generico, ritenendo la motivazione del Giudice di Pace sul bilanciamento tra attenuanti e recidiva del tutto congrua e adeguata.
Le conclusioni
La decisione consolida un orientamento severo: la condizione di difficoltà economica non costituisce, di per sé, un giustificato motivo immigrazione idoneo a escludere la punibilità per la mancata ottemperanza all’ordine di espulsione. La sentenza implica che chi si trova in questa situazione deve fornire prove concrete di impedimenti insormontabili (ad esempio, gravi problemi di salute non curabili nel paese d’origine, impossibilità oggettiva di ottenere documenti di viaggio, etc.) per poter sperare in un’assoluzione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi ritenuti pretestuosi.
Il disagio socio-economico può essere considerato un ‘giustificato motivo’ per non obbedire a un ordine di espulsione?
No, secondo la Corte di Cassazione, la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino, non è sufficiente a costituire un giustificato motivo.
Cosa deve dimostrare una persona per provare l’esistenza di un giustificato motivo che escluda il reato di inosservanza dell’ordine del Questore?
L’interessato deve allegare e provare l’esistenza di situazioni ostative, oggettive o soggettive, che incidono sulla concreta possibilità di ottemperare all’ordine, rendendola di fatto impossibile e non solo difficile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI 03NOOCA ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R7
IN FATTO E IN DIRITTO
GLYPH Con sentenza emessa il 18 gennaio 2023 il Giudice di Pace di Livorno ha dichiar COGNOME NOME NOME del reato a lui ascritto – di inosservanza senza giust motivo ad ordine di allontanamento – con condanna alla pena di C 15.000,00 di ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata
GLYPH Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di legg COGNOME NOME deducendo:
vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della cau giustificazione ex art. 14 comma 5 ter D.Lgs. 286/1998;
vizio di motivazione in punto di pena, in relazione al mancato riconoscimento attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. in misura prevalente sulla c recidiva, previa disapplicazione della stessa;
GLYPH Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi a
3.1 Quanto al primo motivo questa Corte ha più volte affermato che in t immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escl configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il te Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui al onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (da ultimo v. Sez. I 44567 del 3.11.2021, rv 282216).
3.2 Quanto al secondo motivo ne va rilevata la genericità, a fronte di motivazione congrua espressa in sede di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente