Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4164 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4164 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 21/12/1995
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia il 3 marzo 2023, per quanto in questa sede rileva, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Treviso il 20 settembre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME colpevole dei reati di detenzione illecita di cocaina (capo B), il 9 settembre 2019, di più cessioni di cocaina (capo D), dal 2015 al mese di luglio 2029, delitti qualificati come violazioni del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ed inoltre del reato di inottemperanza all’espulsione disposta dal Prefetto per ingresso illegale ai sensi dell’art. 13 del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (capo C: art. 14, comma 5-ter del d. Igs. n. 286 del 1998), sino all’8 settembre 2019, in conseguenza condannandolo, unificati i reati di cui ai capi B) e D) nel vincolo della continuazione, operato il relativo aumento ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia e, quanto al capo C), con la diminuzione ex art. 442 cod. proc. pen., alla pena ritenuta di giustizia.
2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per erronea applicazione della disciplina che regola la valutazione della prova quanto al capo C) e mancanza di motivazione e, comunque, manifesta illogicità della stessa. Infatti, essendo emerso dall’istruttoria che l’imputato era privo di denaro e di qualsivoglia documento di identità, circostanze sottolineate con il primo motivo di appello (pp. 1-2), la Corte territoriale avrebbe risposto in maniera puramente formalistica, affermando che la mancanza di documenti è conseguenza della condizione di migrante clandestino, senza nemmeno farsi carico della circostanza della oggettiva mancanza di denaro per acquistare il biglietto per il viaggio.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. e difetto di motivazione e mancanza e manifesta illogicità della sentenza relativamente alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendosi fornita giustificazione sotto entrambi i profili e non essendosi tenuto conto del comportamento processuale dell’imputato, delle sue condizioni di disagio economico e sociale, della mancanza di lavoro e della non conoscenza da parte dello stesso della lingua italiana.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il processo, inizialmente fissato innanzi alla Sez. 7 della S.C., con ordinanza del 18 settembre 2024 è stato trasmesso a Sez. 4.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 3 novembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Difensore dell’imputato con la memoria del 5 novembre 2024, prevenuta il giorno successivo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
2.11 secondo motivo di impugnazione si sostanzia in una mera lamentazione circa la pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, che, invece, appare sufficientemente e non illogicamente giustificato sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (basato sulla mancata emersione di elementi positivamente valutabili) sia quanto alla scelta della pena nella forbice intraedittale (tenuto conto dei precedenti penali, peraltro recenti).
A diversa conclusione deve giungersi in relazione al primo dei motivi di ricorso.
Infatti, avendo, in effetti, la Difesa nell’atto di appello sottolineato l impossibilità di adempiere all’ordine di lasciare il Paese per mancanza di denaro e di documenti, la Corte territoriale ha così – testualmente ed integralmente risposto (pp. 3-4): «Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato. Si ricorda, a tal fine, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “In tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperare, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino” Sez. 1, sent. n. 44567 del 03/11/2021. I motivi addotti in atto di appello non giustificano la violazione, considerato che anche la mancanza di documenti è conseguente alla condizione di migrante clandestino».
Rispetto a tale motivazione colgono nel segno le doglianze difensive.
In primo luogo, il precedente richiamato (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, COGNOME Rv. 282216: «In tema di immigrazione clandestina, la
sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socioeconomico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino») e quelli conformi fanno riferimento a situazioni di disagio economico, che, comunque, distinguono dalla assoluta impossidenza (cfr. infatti Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 241016: «In tema di immigrazione clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, non è sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre la condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per i viaggio»).
Inoltre, la Corte di merito, investita dall’appello (p. 2) del tema della mancanza di documenti necessari per il viaggio, si limita a rispondere in maniera formalistica (imputet sibi), come se si trattasse di un illecito “oggettivo”.
Per risolvere la questione occorre, invece, tenere conto del seguente principio di diritto, cui occorre dare continuità: «In tema di disciplina penale dell’immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l’inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, nè acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso» (Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, PG in proc. NOME COGNOME Rv. 277449; in precedenza, v. già Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, P.G. in proc. NOME COGNOME Rv. 234883, secondo cui «In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del “giustificato motivo”, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, i motivi che, in base all’art. comma primo del D.Lgs. n. 286 del 1998, legittimano la P.A. a non procedere all’esecuzione dell’espulsione con accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, ossia la necessità di soccorso, la difficoltà nell’ottenimento dei documenti per il viaggio, l’indisponibilità del vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, costituiscono indici di riconoscimento della inesigibilità della condotta richiesta allo straniero, in applicazione del principio “ad impossibilia nemo
tenetur”. In particolare, costituisce giustificato motivo l’inadempimento conseguente alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero – il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, nè acquistare il biglietto di viaggio ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso»).
In conseguenza, il giudice di merito dovrà, in sede di rinvio, verificare, anche eventualmente attraverso opportuni approfondimenti testimoniali o documentali, se l’imputato al momento del fatto si trovasse in condizioni di mero disagio economico ovvero di vera e propria assoluta impossidenza e se abbia o meno rivolto idonea richiesta di essere munito dei documenti e dei biglietti di viaggio necessari alla competente autorità diplomatica o consolare.
4.Consegue la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art 14, comma 5-ter del d. Igs. n. 286/1998, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto Così deciso il 21/11/2024.