Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41061 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41061 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANNICANDRO GARGANICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le rag sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al in luogo pubblico di un coltello a serramanico, rilevando, tra l’alt l’imputato ha omesso, all’atto del controllo di polizia, di indicare le giustificatrici della condotta;
che, al riguardo, pertinente si palesa al consolidato e condiviso ind ermeneutico secondo cui «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a poste dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in qua riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01; S 1, n. 18925 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256007 – 01);
che, con il residuo motivo di ricorso, COGNOME lamenta che la richies concessione della diminuente della lieve entità del fatto sia stata disatte base di un apparato motivazionale non adeguato;
che la censura è manifestamente infondata perché non scandita d necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della deci impugnata, che – mediante un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione del comma 3 dell’art. 4 della leg aprile 1975 n. 110 e, in specie, del principio per cui ai fini della configura caso di lieve entità, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello stru atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personal reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo de ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 276195 – 01; 5, n. 40396 del 03/07/2012, COGNOME, Rv. 254554 – 01) – ha motivato reiezione in ragione dell’elevata potenzialità offensiva del coltello personalità negativa dell’imputato (desunta dai gravi precedenti penali);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della c di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/06/2023.