Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9749 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9749 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4/06/2025 il Giudice di pace di Perugia ha condannato NOME COGNOME (C.U.I. 04V2UYL), previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di euro 7.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, prima ipotesi, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u.imm.) “per non aver ottemperato, in assenza di giustificato motivo, all’ordine del Questore di Perugia emesso e notificatogli in data 18/4/2023 con il quale veniva data esecuzione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia del 17/5/2021, di allontanamento dal T.N., permanendovi. Fatto accertato in Perugia in data 20/07/2023”.
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Avverso detta sentenza di condanna ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato (libero assente: art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.), a mezzo difensore fiduciario, AVV_NOTAIO, articolato in tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. strettamen necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge, in riferimento all’art. 14, comma 5-ter, t.u.imm., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce, in primo luogo, che la difesa ha allegato la circostanza dell’impossibilità oggettiva per l’imputato di procurarsi il denaro per l’acquisto di un biglietto aereo per la Nigeria; che, a fronte di tale allegazione, la sentenza impugnata, ascrivendo all’imputato un vero e proprio “onere dimostrativo”, ricostruisce erroneamente, “con motivazione stereotipata, il riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine alle situazioni fattuali integranti il giustific motivo di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, non applicando correttamente tale norma”.
Si eccepisce, in secondo luogo, vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge circa la mancata considerazione della buona fede e, quindi, circa l’assenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al prevenuto, in pendenza delle iniziative giudiziarie intraprese, non definite – diversamente da come ravvisato dal Giudice di prime cure – alla data del contestato reato (10/8/2023), atteso che il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze-Sezione protezione internazionale all’esito del giudizio di opposizione al diniego (per inammissibilità della domanda) della C.T., versato in atti, è del maggio 2024.
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; mancanza e manifesta illogicità della motivazione per ciò che concerne la mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il Giudice di pace non ha motivato in ordine al mancato riconoscimento dei principi che hanno ispirato la direttiva CE n. 115 del 2008 e in ordine alla “più che probabile insussistenza dei mezzi economici per acquistare il biglietto aereo per potersi allontanare dal Territorio Nazionale”. Detta omissione ha minato il diritto di difesa dell’imputato, il quale non è stato in grado di comprendere quali fossero le motivazioni effettive sulle quali è stato fondato il giudizio di penale responsabilità.
2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione; violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione sul punto.
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Si lamenta l’eccessività della pena comminata, “in considerazione della modalità dell’azione, della gravità del fatto e dell’intensità del dolo” e l’omessa indicazione dei “diversi computi operati dal Giudice al fine di addivenire alla pena irrogata”.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Perugia, in diversa persona fisica.
Le doglianze esposte nel primo motivo (articolate in due distinti rilievi) e nel secondo motivo di ricorso – da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connesse – pur riguardando punti della decisione che non sono stati affrontati in sentenza, sono meritevoli di accoglimento nella misura in cui il Giudice di pace, alla luce della struttura della fattispecie incriminatrice in contestazione, non poteva sottrarsi dal dovere di motivare in ordine alla sussistenza o meno del giustificato motivo esimente di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’elemento soggettivo del reato alla luce della produzione difensiva.
Giova ricordare che, in conformità all’autorevole insegnamento di Corte cost. n. 5 del 2004 (che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998), secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità è nel senso che – come in tutti gli altri casi in cui compare la clausola «senza giustificato motivo» o formule ad essa equivalenti (giusto motivo, senza necessità, arbitrariamente, ecc.), da riempire di significato alla luce della finali dell’incriminazione e dal quadro normativo in cui si innesta (Sez. 1, n. 38819 del 20/09/2022, Idahor, in motiv. § 4) – la persona straniera ha l’onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, non essendo quest’ultimo tenuto a scandagliare tutti i possibili motivi in difetto di allegazione di parte, senz che ciò implichi alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale; nell’un caso e nell’altro – ossia tanto nel caso di rilievo ex officio che in quello di allegazione da parte dell’imputato – le situazioni integrative del «giustificato
motivo» si tradurranno, quindi, in altrettanti temi di prova per le parti e per i pote officiosi del giudice (Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, NOME, Rv. 235572-01; conf. Sez. 1, n. 19131 del 26/05/2006, COGNOME, Rv. 234298-01; Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006, NOME COGNOME, Rv. 234882-01; Sez. 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, COGNOME NOME, non mass.; Sez. 5, n. 25598 del 10/6/2019, NOME, non mass.; Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, NOME, Rv. 280679-01, secondo cui «la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa»).
2.1. Orientamento, questo, del tutto in linea con l’altrettanto consolidato indirizzo di legittimità secondo cui nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli eleme necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916-01; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657-01).
2.2. È altresì consolidato il principio secondo il quale il «giustificato motivo» che legittima l’inottemperanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l’adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante irregolare, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili (tra le altre, Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, P.G. in proc. Proteasa, Rv. 233704-01; Sez. 1, n. 42384 del 06/12/2006, COGNOME, Rv. 235574-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 241016-01; Sez. 1, n. 37486 del 15/07/2009, Esanu, Rv. 245371-01; Sez. 1, n. 1416 del 24/11/2009, dep. 2010, Gocha, Rv. 245941-01; Sez. 1, n. 55 del 01/12/2010, dep. 2011, Vucitrna, Rv. 249494-01; Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, COGNOME, Rv. 264936-01; Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268101-01; Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268212-01; Sez. 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, COGNOME COGNOME NOME NOME, non mass.).
3. A fronte di tali condivisi – qui riaffermati – principi giurisprudenziali, benc dalla sentenza impugnata risulti che l’imputato sia rimasto assente nel corso del processo sicché non avrebbe potuto allegare personalmente alcuna ragione idonea ad integrare il giustificato motivo esimente (valorizza tale profilo con riguardo all’assenza dell’imputato, Sez. 1, n. 07915 del 12/10/2017, dep. 2018, COGNOME Agnessemel, non mass., in motiv. § 5), la difesa deduce di aver allegato la circostanza del giustificato motivo esimente, come pure quella della buona fede del prevenuto (e, quindi, dell’ipotizzata assenza dell’elemento soggettivo del delitto in contestazione, avente natura dolosa), come in effetti si ricava dalla produzione del decreto del Tribunale di Firenze – Sezione protezione internazionale in data 01/05/2024, successivo alla data dell’accertamento del reato (10/08/2023).
Della (incompleta) disamina di quest’ultima allegazione difensiva vi è parziale traccia nell’impugnata sentenza, laddove, sia pure per confermare il rassegnato giudizio di responsabilità, il Giudice di pace afferma: «Tra l’altro, lo stesso Tribunale di Firenze con decreto del 1/5/2024, rigettava la richiesta di soggiorno per protezione speciale, non emergendo a carico del ricorrente “profili di particolare vulnerabilità legati alla compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all’esistenza dignitosa, in cas di rientro in Nigeria…”».
Nondimeno, il Giudice di pace avrebbe dovuto valutare la produzione difensiva nella sua interezza e vagliarla in senso critico, al fine di ricavare, dalla stessa eventuali profili di conferma ovvero di smentita delle deduzioni dell’odierno ricorrente circa il tema dell’asserita buona fede e dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, da ancorare, temporalmente, alla data del contestato reato (20/07/2023) in cui sarebbe dovuta risultare:
ancora pendente la domanda di protezione internazionale inoltrata alla competente Commissione territoriale, che, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008, avrebbe – in tesi difensiva (epperò non verificata) – legittimato la permanenza della persona straniera nel territorio dello Stato fino alla data della decisione della Commissione;
ovvero
– già decisa, in termini di inammissibilità o di rigetto, la domanda di protezione internazionale inoltrata alla competente Commissione territoriale che, di contro, non avrebbe legittimato la permanenza della persona straniera nel territorio dello Stato, salva l’eventuale sospensione del provvedimento giudiziario (epperò non verificata) da cui sarebbe potuto scaturire il rilascio di permesso di soggiorno provvisorio in favore dell’imputato.
Più in generale, il Giudice di pace avrebbe dovuto valutare il tema – ineludibile – della sussistenza o meno del giustificato motivo esimente, in forza del richiamato potere-dovere di rilevare direttamente, a maggior ragione a fronte di specifiche allegazioni difensive, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale in contestazione, in conformità ai principi giurisprudenziali suindicati.
La totale mancanza di motivazione da parte del Giudice di pace di Perugia in ordine a tali profili, in uno con l’assenza di elementi che consentano di ritenere sussistente una motivazione implicita, impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Perugia, in diversa persona fisica, affinché, libero nell’esito, valuti i suddetti conformandosi ai principi di diritto suindicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Perugia, in diversa persona fisica.