Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41912 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41912 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/07/2022 del GIUDICE DI PACE di UDINE
visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere COGNOME ;
it’ 1l Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
0 1:3 ha concluso chiedendo p, /3;?,4;2(7 pv.A-pti-o« n itc GLYPH I ( cF:?5c (ASUILt.i iJ i .. “‘Cl A, () GLYPH i c w , 25 GLYPH 431) b25, GLYPH 4 ,’ ce , ticoo.)
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME impugna la sentenza del G.d.P. di Udine del 25 luglio 2022 con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in or al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 18 settembre 2020 si era trattenuto, senza giustificato motivo,, nel territori Stato, in violazione dell’ordine del AVV_NOTAIO Udine ciell’8 giugno (notificatogli in pari data) di abbandonare il territorio nazionale nel ter sette giorni.
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, c riferimento all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., perché il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare che l’imputato si trovava sul territorio dello Stato, p era pendente un procedimento giudiziario relativo all’impugnazione che la madr dello stesso imputato aveva presentato dinanzi al Tribunale di Tries provvedimento con il quale la Questura di Udine aveva respinto l’istanza rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dal cui esito p discendere la possibilità per l’imputato di ottenere il rilascio di analogo pe
Il Tribunale di Udine, con provvedimento del 23 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha riqualificato l’atto di appello p dall’imputato come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza conoscere dell’impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla qu ha trasmesso gli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione principio di autosufficienza e per genericità’ i motivi che deducano il vi manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizio allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071).
L’impossibilità di conoscere, nel caso concreto, il documento dal qu emergerebbe la prova certa del giustificato motivo di cui all’art. 14, comm ter, T.U. imm. si risolve in un limite all’ammissibilità della doglianza, che ris conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione, senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruam valutate nella fase di merito.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento, considerato che la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal AVV_NOTAIO d allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter T.U. imm. deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679).
Nel caso di specie, non risulta che l’imputato abbia assolto a tale onere probatorio, essendosi limitata la difesa a evidenziare, in maniera generica, che l’imputato il 18 marzo 2022 aveva presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/06/2023