Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9294 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9294 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PACECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che la decisione censurata ha correttamente ritenuto l’irrilevanza della giustificata offerta dall’imputato in dibattimento, giacché, ha da t chiarito la giurisprudenza di legittimità, «Il “giustificato motivo” rilevante a dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quant riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da pa verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, NOME, Rv. 276187 NUMERO_DOCUMENTO);
che, peraltro, il giudice di merito ha ritenuto, in termini non censurabi sede di legittimità, che NOME COGNOME ha portato fuori dalla prop abitazione il bastone utilizzato per cercare di colpire NOME COGNOME COGNOME ragi diverse dall’esercizio della pastorizia;
che la decisione impugnata è parimenti incensurabile nella parte relati all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dal 131-bis cod. pen., che la Corte di appello ha negato sul rilievo della non minim offensività della condotta, apprezzabile dalla conformazione del bastone e da spregiudicatezza mostrata dall’agente, portatore di spiccata capacità a delinqu nel farne uso;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, a all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta gene che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell’ist evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprude di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di c continuità, secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie conc compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’ar comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quel ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 d 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abb
comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che ineccepibili sono, ancora, i rilievi dedicati dai giudici di merito all’entità, tutt’altro che lieve, del fatto ascritto all’imputato ed al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo sia all’insussistenza di elementi che giustifichino la concessione delle circostanze attenuanti generiche che alle negative informazioni acquisite in ordine al vissuto dell’imputato;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità;
che, quanto alla misura della pena inflitta, il Tribunale ha inflitto all’odierno ricorrente una sanzione pari al minimo edittale;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.