Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8188 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8188 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 09/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a in LIBANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/07/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di CAMPOBASSO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio relativamente al capo a), con rigetto quanto al resto
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso – in funzione di giudice del riesame – ha disatteso l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., presentato nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 17/07/2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, in vigore nei confronti del predetto in quanto gravemente indiziato: – secondo quanto contestato sub A) della provvisoria rubrica, per il reato p. e p. dall’art. 270quinquies .3 cod. pen., perchØ si procurava e deteneva, sullo smartphone a lui in uso, materiale informatico contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali, di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco e di altre armi, nonchØ istruzioni sulle tecniche e metodi di attacco a mezzi militari e convogli, oltre che per il compimento di atti di violenza e tecniche di combattimento, con finalità di terrorismo, rivolti principalmente contro lo stato Israeliano.
secondo quanto contestato sub B) della provvisoria rubrica, per il reato p. e p. dall’art. 414, primo e quarto comma cod. pen. perchØ, attraverso il profilo del social network TikTok “@ahmad.salem860”, installato sullo smartphone a lui in uso, pubblicamente istigava a commettere reati con finalità terroristiche e crimini contro l’umanità. In particolare, pubblicava video in cui incitava il popolo musulmano a reagire, inneggiando alla causa palestinese con chiaro riferimento alla guerra armata e a sostenere l’impegno dei musulmani contro i cristiani israeliti. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in riferimento a delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, oltre che attraverso strumenti informatici o telematici.
Ricorre per cassazione NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.
proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all’art. 10 cod. proc. pen.; segnatamente, si contesta la ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, per ciò che attiene alla fattispecie delittuosa ex art. 414 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per carenza motivazionale, quanto al profilo della gravità indiziaria, in relazione alla contestazione ex art. 270quinquies .3 cod. pen., con particolare riguardo:
al vizio di motivazione inerente all’applicabilità dello ius in bellum , che consente di scriminare la condotta in esame, essendo la stessa sussumibile nell’ambito dell’uso legittimo della forza, in vista della realizzazione di una finalità lecita;
al vizio di motivazione inerente alla questione di legittimità costituzionale, proposta dalla difesa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 11 marzo 1953, per contrasto con gli artt. 25, 50, 70 e 77 Cost., difettando le condizioni atte a legittimare l’utilizzo della decretazione di urgenza, nonchØ, nel merito, risultando violati i principi di legalità, tassatività, offensività e ragionevolezza.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio relativamente al capo a) dell’editto d’accusa, con rigetto nel resto.
La circostanza che la condotta incriminata possa esser stata consumata all’estero appare verosimile, dato che l’interessato sembrerebbe aver fatto ingresso nel territorio italiano solo una settimana prima dell’accertamento del fatto, come evincibile dall’esame dei biglietti del treno estrapolati dal telefono cellulare a lui in uso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
A integrazione della sintesi contenuta in parte narrativa, si può sottolineare come il ricorrente sia un cittadino libanese, recatosi – in data 13 maggio 2025 – presso gli uffici che ospitano la Questura di Campobasso, al fine di inoltrare domanda di protezione internazionale. Nel cercare la fotografia del proprio documento di identità – a suo dire smarrito – NOME scorreva la galleria fotografica presente sul suo telefono; il compimento di tale operazione, però, attirava l’attenzione di un poliziotto che si trovava nei pressi, il quale si avvedeva della presenza – sul dispositivo in uso all’indagato – di alcune foto che lo mettevano in allarme. Condotta una piø attenta ispezione delle utenze mobili in uso al soggetto, venivano rinvenute frasi, fotografie e video inneggianti ad azioni di tipo terroristico (in particolare, veniva riscontrata la presenza di un video, ritraente l’esplosione di un veicolo recante bandiera israeliana). Si accertava, inoltre, come NOME avesse domandato la concessione della protezione internazionale in vari Paesi europei.
Veniva disposto, quindi, il fermo del soggetto e – una volta che questo non era stato convalidato – veniva emessa misura cautelare in carcere, per le contestazioni sopra menzionate; proposta istanza di revoca di tale provvedimento restrittivo della libertà personale, interveniva la decisione reiettiva ad opera del Giudice per le indagini preliminari, successivamente confermata dal Tribunale del riesame a seguito di appello e infine, in ordine a tale ultimo provvedimento, veniva proposto ricorso dinanzi a questa Corte.
Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:
in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violazione di specifiche
norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nØ sostituire l’apprezzamento del giudice di merito, circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01a le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628).
b) Pare utile, inoltre, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale Ł tenuto a fornire, in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem, alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una piø ampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate.
All’esito del riesame dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, Ł legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si Ł basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 – 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 – 01).
Tanto chiarito, al fine di delineare il perimetro valutativo entro cui deve esplicarsi il sindacato di legittimità nella materia dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata meriti di restare al riparo da qualsivoglia stigma, ad opera di questa Corte.
Con il primo motivo viene riproposta – nei termini di seguito brevemente riassunti – la tematica inerente alla carenza di giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alla fattispecie delittuosa di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen.
4.1. Già in sede di gravame, la difesa aveva eccepito il difetto di giurisdizione in capo al giudice italiano, secondo quanto emergente dalle prove documentali acquisite; queste avrebbero dovuto dimostrare – in ipotesi difensiva – come l’indagato avesse fatto ingresso in Italia appena sette giorni prima del suo arresto in Campobasso. La difesa – muovendo da tale assunto – era giunta alla conclusione che la pubblicazione dei video incriminati non potesse che esser fatta risalire ad epoca antecedente, rispetto all’arrivo del ricorrente in territorio nazionale.
4.2. La Corte territoriale si Ł specificamente confrontata con l’eccezione difensiva, disattendendola in virtø del percorso concettuale così riassumibile:
si vuole anche ammettere che il ricorrente sia entrato in territorio italiano in data 06 maggio 2025;
si ammette, consequenzialmente, che i video inneggianti al terrorismo (sarebbe a dire, ciò che costituisce la condotta materiale ascritta, idonea a integrare il delitto di pubblica istigazione a delinquere) siano stati pubblicati mentre egli ancora si trovava in un ignoto Stato estero;
ciò dato pure per assodato, verrebbe in rilievo, comunque, la disciplina dettata dall’art. 10 comma 1 cod. proc. pen., che radica appunto la competenza – relativamente ai reati posti in essere interamente all’estero – in capo al giudice italiano, in base a una serie di criteri successivamente applicabili (a valere quali regole suppletive), tra cui figura anche l’arresto del soggetto (e COGNOME, infatti, Ł stato sottoposto a fermo e assoggettato a misura cautelare a Campobasso).
4.3. A confutazione di tale tesi, la difesa richiama la valenza dell’art. 7 cod. pen., che detta la disciplina dei reati commessi in territorio estero, stabilendone la punibilità secondo la legge italiana, laddove si tratti di fattispecie ascrivibili ad una elencazione specifico (pacifico essendo, attenendosi alla prospettazione difensiva, che il fatto tipico ex art. 414 cod. pen. sia stato commesso dall’indagato fuori dal territorio nazionale).
Ebbene, l’art. 7 comma 1 lett. a) cod. pen. si riferisce ai delitti contro la personalità dello Stato e ne prevede la punibilità secondo la legge italiana, sebbene perpetrati fuori dal territorio nazionale; in tale catalogo di fattispecie Ł ricompreso – per collocazione sistematica – il nuovo art. 270quinquies .3 cod. pen. , ma non l’art. 414 cod. pen. .
4.3.1. Non potrebbe allora essere adoperato, nel caso di specie, il criterio della connessione, valendo ilprincipio di diritto in base al quale: ‹‹In tema di giurisdizione su reati commessi all’estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia››(Sez. 5, n. 48250 del 12/09/2019, P., Rv. 277245 – 01; si segnala, peraltro, l’esistenza anche di un precedente orientamento difforme, espresso da Sez. 1, n. 14666 del 18/03/2008, Mercuri, Rv. 239706 01, a mente della quale: ‹‹La competenza per connessione opera anche tra reati commessi all’estero e reati commessi in Italia››).
4.3.2. L’ipotesi difensiva, per concludere, Ł nel senso che la condotta atta a integrare il paradigma normativo ex art. 270quinquies .3 cod. pen. (la cui condotta tipizzata, si ripete, la difesa sostiene esser stato posta in essere all’estero) rientrerebbe, secondo il dato testuale, nell’alveo previsionale dell’art. 7 cod. pen. e potrebbe, pertanto, esser condotta al vaglio del giudice italiano; non potendosi far ricorso, però, al criterio della connessione (in adesione all’orientamento fissato dalla succitata decisione assunta da Sez. 5, n. 48250 del 12/09/2019, P., Rv. 277245 – 01), non si radicherebbe la giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla contestazione ex art.414 cod. pen.
4.4. Sullo specifico aspetto, in primo luogo, correttamente il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha sottolineato l’erroneità del richiamo sia all’art. 9 comma 3 cod. proc. pen. sia all’art. 10 cod. proc. pen. Entrambe tali regole processuali, infatti, afferiscono al diverso versante della competenza territoriale; trattasi di un aspetto che postula, però, l’avvenuto radicamento della giurisdizione italiana, in relazione al fatto commesso all’estero da cittadino italiano o straniero, da verificarsi secondo la disciplina dettata dagli articoli da 7 a 10 cod. pen. 4.5. Così riassunte le eccezioni e le osservazioni formulate dalle parti, il Collegio evidenzia
che il modello legale di cui all’art. 414 cod. pen. postula che siano pubblicamente diffusi propositi riguardanti comportamenti rientranti in specifiche previsioni delittuose e, inoltre, che tale propalazione di intenti venga posta in essere in modo tale da indurre i destinatari alla perpetrazione di fatti di analoga natura. Da quanto sopra esposto si desume come debba sempre ricorrere il requisito dell’idoneità dell’azione a suscitare, in concreto, il pericolo di un consenso nei confronti della volontà illecita; idoneità che va poi rapportata al contesto spaziale, temporale e sociale, nonchØ alla tipologia dei soggetti ai quali viene veicolata l’informazione (Sez. 1, n. 10641 del 03/11/1997, COGNOME, Rv. 209166).
Questa Corte ha poi chiarito che – anche nelle ipotesi di cui al quarto comma della previsione incriminatrice, concernente condotte di istigazione o apologia inerenti a reati di terrorismo – il reato si consuma ‹‹… nel momento e nel luogo in cui sia stato commesso, pubblicamente, un fatto di istigazione percepibile da un numero indeterminato di persone, senza che sia necessaria la prova concreta dell’effettiva sua percezione›› (così Sez. 1, n. 1636 del 27/06/1978, procedimento contro ignoti, Rv. 139958 – 01).
4.5.1. Nella concreta fattispecie, attenendosi rigorosamente al tenore letterale della attuale contestazione, l’indagato avrebbe pubblicato determinati video inneggianti alla lotta armata; non Ł però specificato, rebus sic stantibus , quando e, soprattutto, in quale luogo abbia avuto inizio la percezione di tali video, ad opera non di un solo destinatario, bensì di una platea indifferenziata di soggetti, così da potersi reputare integrato quel grado minimo di diffusività, che rappresenta l’ineludibile elemento oggettivo della ipotizzata figura tipica. Tale impossibilità di individuazione del momento percettivo, del resto, Ł insita nella modalità stessa di formulazione dell’attuale capo di imputazione, laddove sono indicati esclusivamente la data e il luogo dell’accertamento, ad opera della polizia giudiziaria. 4.5.2. Attesa tale conformazione del fatto ascritto, l’unico ancoraggio oggettivo al quale rifarsi, in quanto sicuramente acquisito all’incarto processuale, Ł costituito dal fatto che i video si trovassero ancora conservati nella memoria del telefono dell’indagato il 13/5/2025 ( id est , al momento dell’accertamento compiuto dalla polizia giudiziaria, all’interno dei locali della Questura), mentre egli si trovava in Campobasso; inoltre, essendo ancora disponibile all’apprensione da parte di una collettività indistinta di utenti sugli applicativi Whatsapp e TikTok tale materiale era ancora oggetto di divulgazione, in tale momento e in tale luogo. Si può porre, allora, affermare un primo punto fermo, costituito dal fatto che il delitto di cui all’art. 414 cod. pen. – a prescindere dalla sua natura dogmatica, quale reato a consumazione istantanea – sia stato commesso in parte all’estero (in luoghi e tempi ignoti), ma in parte certamente anche in Italia. E sul punto specifico, non potrà sfuggire l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata – e restata priva di confutazione alcuna da parte della difesa – circa il fatto che NOME avesse un profilo social ‘aperto’, circostanza che consentiva a una collettività indistinta – oltre che, almeno potenzialmente, molto vasta di utenti dei social , di scaricare i video incriminati, anche mentre il ricorrente si trovava in Campobasso.
Occorre dunque fare semplicemente ricorso – trattandosi di una condotta delittuosa realizzata in parte in Italia e in parte all’estero – alla regola di attribuzione della giurisdizione penale fissata dall’art. 6, secondo comma cod. pen., secondo cui ‹‹Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, Ł ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si Ł ivi verificato l’evento che Ł la conseguenza dell’azione od omissione››.
4.6. In conclusione, sussisteanzitutto la giurisdizione italiana in relazione alla contestazione ex art. 270quinquies .3 cod. pen., in virtø del disposto dell’art. 7 lett. a) cod. pen., che
prevede la soggezione alla legge italiana del cittadino o dello straniero, laddove questi si rendano protagonisti, in territorio estero, di un delitto contro lo Stato italiano. Sussiste, parimenti, la giurisdizione del giudice italiano con riferimento al delitto di cui all’art. 414 cod. pen., ai sensi della disciplina dettata dall’art. 6, secondo comma cod. pen., per esser stata la condotta tipica posta in essere – almeno parzialmente – in territorio italiano.
La doglianza difensiva, quindi, Ł da disattendere.
Con il secondo motivo, la difesa in primo luogo sostiene che – in un contesto bellico e in zona di guerra – il diritto alla lotta armata contro un esercito occupante, finalizzata alla realizzazione del diritto all’autodeterminazione dei popoli, trovi espresso riconoscimento nel diritto internazionale umanitario. In ragione di ciò, un video che spieghi come adottare una tecnica militare in danno di un convoglio militare appartenente ad uno Stato occupante, in una zona desertica, non sarebbe riconducibile a fattispecie di terrorismo, dovendo essere correttamente sussunto, al contrario, nell’ambito dell’uso legittimo della forza, in vista della concretizzazione di una finalità del tutto lecita.
Sotto tale profilo, però, merita di restare immune da censure la valutazione espressa dal Tribunale del riesame, laddove evidenzia come non risulti – da alcuno degli elementi attualmente presenti nell’incarto processuale – l’asserito coinvolgimento dell’indagato in un conflitto armato; trattasi di un dato la cui carenza, ovviamente, rende già intrinsecamente insostenibile la sopra esposta censura, che si connota, quanto al resto, per una marcata aspecificità.
Nell’ambito della medesima doglianza, la difesa ha riproposto la questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 270quinquies .3 cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. a) d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80.
Giova precisare, allora, come la suddetta figura tipica di nuovo conio si muova nel solco di una tendenza normativa che contrasta – in un climax di efficacia repressiva – le manifestazioni del terrorismo, in campo anche sovranazionale, dando così attuazione alla direttiva comunitaria UE 2017/541 del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo, sostitutiva della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio. Nella nuova norma, poi, Ł sicuramente cristallizzata una forte anticipazione della punibilità, mediante la repressione di condotte solo potenzialmente atte alla successiva concretizzazione di azioni materialmente lesive, di matrice terroristica. Trattasi di comportamenti che anticipano la tutela penale ad un momento ancora antecedente, rispetto a quelle che integrano il fatto tipico di cui all’art. 270quinquies cod. pen., come introdotto mediante il d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, rispetto al quale svolgono una funzione residuale, come dimostrato dall’inserimento della relativa clausola di esclusione espressa.
La condotta tipizzata, dunque, Ł costituita dal detenere o procurarsi, in maniera consapevole, “materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonchØ su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”. Secondo quanto può leggersi nella Relazione illustrativa che ha accompagnato l’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, quest’ultima trae origine dalla volontà di ricomprendere, nell’area del penalmente rilevante, condotte che – sebbene ferme allo stadio della mera detenzione documentale – meritano particolare attenzione, in base alla considerazione che esse rappresentino il primo momento di una progressione criminosa idonea a condurre alla concreta realizzazione di
comportamenti di natura violenta, nonchØ caratterizzati da una finalità terroristica.
La stretta materialità della figura tipica, poi, Ł alternativamente descritta come il fatto riguardante il sopra richiamato materiale – di procurarsi (così descrivendosi un agire di tipo ‘attivo’, ossia che postula, appunto, il ‘darsi da fare per ottenere’) o di detenere (venendo qui previsto, al contrario, un comportamento di tipo ‘statico’, ossia che può esser posto in essere una volta che si sia ottenuta la disponibilità del materiale, magari anche in modo casuale).
Quanto al coefficiente psicologico che sorregge la fattispecie legale, si staglia in questa la descrizione di un elemento soggettivo di plurima strutturazione; si richiede, infatti, anzitutto la sussistenza di un dolo generico, integrato dalla mera coscienza e volontà di procurarsi o detenere materiale conforme alla descrizione normativa, cui si aggiunge il dolo specifico ulteriore, integrato dalla finalità di terrorismo. Giova precisare, sul punto, come l’utilizzo dell’avverbio ‘consapevolmente’ valga a escludere la possibile rilevanza del dolo eventuale [si veda, quanto alla valenza da attribuire, in AVV_NOTAIO, all’utilizzo di tale termine da parte del legislatore, il principio enunciato da Sez. 5, n. 21878 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284753 01; ancor prima, nello stesso senso si era espressa Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266803 – 01, nella cui parte motiva, a pag. 15, punto 7.4. del ‘Considerato in diritto’, può leggersi quanto segue: ‘Per quel che riguarda l’elemento soggettivo, l’avverbio “consapevolmente” precisa e delimita ulteriormente il dolo, che si atteggia certamente come diretto’).
Appunto al criterio della finalità di terrorismo, sostanzialmente, il legislatore ha affidato il ruolo di elemento selettivo dell’ampio catalogo di condotte materiali oggetto della previsione incriminatrice. Il recupero del modello legale all’alveo della tassatività e della offensività, allora, Ł affidato alla possibilità di riscontrare la sussistenza di una finalità di univoca significazione, orientata alla pianificazione, preparazione o diretta commissione di condotte rientranti nella rosa di quelle descritte dall’art. 270sexies cod. pen. (questa la definizione contenuta nella lettera della legge: ‘condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonchØ le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia’).
Può concludersi, allora, nel senso che il sospetto di mancata conformità della fattispecie legale ai principi costituzionali – asseritamente derivante dalla forte anticipazione della soglia di rilevanza penale – Ł infondato, stante l’esistenza di uno specifico criterio selettivo della rilevanza penale delle condotte, costituito dall’elemento psicologico, ossia dalla finalità terroristica.
7. Parimenti infondato Ł l’ulteriore profilo di pretesa non conformità costituzionale, a causa della denunciata violazione dell’art. 77, secondo comma Cost.Avendo, nel caso di specie, il Governo e le Camere valutata come urgente l’esigenza di apprestare adeguati strumenti di lotta al fenomeno del terrorismo anche internazionale, non può essere rilevata la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, richiesti dall’evocato parametro, restando ogni considerazione, sul punto specifico, demandata al campo dei giudizi politici; questi ultimi non spettano al giudice delle leggi, al quale non può essere sottoposto, pertanto, il relativo scrutinio (fra tante, si veda il dictum di Corte cost., sentenza n. 83 del
2010; si veda anche – per una efficace delimitazione teorica, circa i limiti del sindacato demandato, sul punto, alla Consulta – Corte cost., sentenza n. 147 del 2025, a mente della quale: ‹‹In relazione al corretto utilizzo del decreto-legge, tenuto conto della elasticità della clausola di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., non si possono predeterminare i casi straordinari di necessità e di urgenza che legittimano il ricorso a tale strumento, di modo che lo scrutinio della Corte costituzionale, che non deve sovrapporsi a quello di Governo e Parlamento, Ł limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti, da riscontrarsi alla luce di indici intrinseci ed estrinseci alle disposizioni censurate e a prescindere da ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza della disciplina introdotta››).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME