Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26439 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
guLc onflitto di giurisdizione sollevato da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
TRIBUNALE DI ROMA
con l’ordinanza del 05/02/2025 del GIP RAGIONE_SOCIALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/semtète le conclusioni del PG COGNOME (Tìvqfrg 2,0 p it 4 en, i SII)
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, giudicando NOME COGNOME e altri, in relazione al loro concorso, quali civili, nei reati di peculato militare di cui all’ pen. mil . di pace, accertati in Roma dal 23 giugno 2011 al 2 agosto 2013, sollevata dalle par l’eccezione di carenza di giurisdizione per essere dotato di giurisdizione il Tribunale milita ritenuto determinante il rilievo che i reati oggetto di contestazione siano reati milit declinato, con sentenza, la propria giurisdizione (dichiarando la propria “incompeten giurisdizionale”).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Roma, dinanzi al quale le sono state poi evocate, propone conflitto negativo di giurisdizione con il suddetto Tribunale, presupposto che il criterio per determinare la giurisdizione non è il reato oggetto di imputazi ma la qualifica di militare dell’imputato o l’assenza di tale qualifica, osservando che nel c specie la giurisdizione è del giudice ordinario in quanto gli imputati non risultano es appartenenti alle Forze Armate. E dispone, pertanto, la trasmissione degli atti a questa Cor per la risoluzione del conflitto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale de Repubblica presso questa Corte, dott. NOME COGNOME chiede, con requisitoria scritta, declaratoria di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e, nello specifico, del Tri Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo d giurisdizione, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale, quale quello militare, ricu di prendere cognizione del fatto loro deferito, dando, così, luogo alla situazione prevista dal 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del ordinario e disponendo, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
L’ art. 103 Cost., nell’ultima parte dell’ultimo comma, prevede che in tempo di pace tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenent Forze Armate, ponendo in relazione la giurisdizione militare con la qualifica di milita momento della commissione di detti reati.
La pronuncia delle Sezioni Unite Maldera, n. 5135 del 25/10/2025, dep. 2006, Rv. 232661, afferma, muovendo proprio dal tenore letterale di detta norma, il principio di diritto second la connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare determina, ex art. 13, comma secondo, cod. proc. pen.,
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l’attrazione di questi ultimi nella giurisdizione ordinaria solo se, trattandosi di procedim reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare; e secondo cui, negli altri casi,
le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate e pertanto, se la connessi concerne procedimenti relativi ad uno stesso reato militare commesso da militari in concorso con
civili, il giudice militare mantiene integra nei confronti dei militari la giurisdizione ed ordinario esercita la giurisdizione nei soli confronti dei concorrenti civili.
Nel caso in esame la giurisdizione è del giudice ordinario, trattandosi di reati mi commessi da civili, quindi da persone non appartenenti alle Forze Armate, in concorso nel reato
proprio con soggetto militare, giudicato in separata sede, come correttamente evidenziato da provvedimento propositivo di conflitto, che rileva, altrettanto correttamente, che è del
impossibile un radicamento del processo innanzi all’Autorità giudiziaria militare, essendo c impedito dall’assenza della qualifica di militari degli imputati, che devono rispondere del
militare innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, come imposto dall’art. 103, comma 3, Co chiaramente esplicitato, per i casi di concorso, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Maldera.
. di pace, che dichiara soggette alla legge
A ciò non osta il dettato dell’art. 14 cod. pen. mil penale militare le persone estranee alle Forze Armate dello Stato che concorrono a commettere
un reato militare: invero, sarà il giudice penale ordinario ad applicare la legge penale mil senza pregiudizio per la distinzione tra le sfere di giurisdizione nei termini già individuati
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.