Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1952 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CORATO il 17/09/1973
NOME nato a CORATO il 28/04/1981
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME GLYPH Lt …ut , t–sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreIGIUSEPPE COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Trani, emessa il 30 gennaio 2019, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di ricettazione e riciclaggio inerenti ad una autovettura Land Rover di provenienza illecita che era stata reimmatricolata in Germania, con apposizione di nuove targhe ed attraverso una carta di circolazione contraffatta rispetto all’originale oggetto di furto.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono:
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria italiana in luogo di quella tedesca, stante che i reati di ricettazione e riciclaggio sarebbero stati commessi in Germania.
La Corte di merito avrebbe equivocato il motivo di appello, sottolineando circostanze rispetto ad esso inconferenti, non tenendo conto di alcuni elementi processuali dimostrativi del fatto che il reato di riciclaggio non era stato commesso neanche in parte in Italia, essendosi proceduto in Germania alla nuova immatricolazione del mezzo con l’utilizzo di carta di circolazione contraffatta il cui originale era stato rubato a Foggia nel 2009.
Mancherebbe, inoltre, la prova del reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio, non essendosi avviato alcun procedimento penale per l’appropriazione indebita dell’autovettura;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio, non accertato nonostante i tentativi istruttori posti in essere dalla Corte di appello.
In particolare, non sarebbe rimasto accertato che il veicolo fosse stato oggetto di appropriazione indebita.
La formulazione dell’imputazione, peraltro, sarebbe equivoca, potendo la ricettazione essere attribuita al veicolo e non alla carta di circolazione, con consequenziale non applicabilità della fattispecie di riciclaggio dovendo valere la clausola di riserva di cui all’art. 648-bis cod.pen.;
violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione prima della sentenza impugnata, risultando che il furto della carta di circolazione era stato commesso nel 2009 e non sarebbero emersi elementi per ritenere che la condotta fosse stata commessa successivamente.
Si dà atto che nell’interesse dei ricorrenti sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si insiste nel primo motivo di ricorso e si deducono eccezioni già formulate con l’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed ha carattere assorbente.
1.1. Secondo l’imputazione, i ricorrenti, servendosi di una carta di circolazione contraffatta di origine illecita in quanto proveniente da un furto commesso in Italia, avrebbero reimmatricolato in Germania, in data 8 aprile 2013, una autovettura Land Rover provento del reato di appropriazione indebita avvenuto in Italia ai danni di una società di leasing.
In ordine al reato di falso inerente alla carta di circolazione, gli imputati hanno beneficiato della declaratoria di prescrizione dichiarata con la sentenza impugnata.
Quanto ai reati di riciclaggio e ricettazione, la Corte di appello è giunta all’affermazione di responsabilità ritenendo che le condotte illecite fossero avvenute almeno in parte in Italia, “quantomeno nella fase iniziale”, così da ritenere sussistente la giurisdizione italiana (fg. 3 della sentenza impugnata).
In linea astratta, l’assunto è giuridicamente corretto.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, cod.pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l’evento ch è la conseguenza dell’azione od omissione.
In proposito, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che, per poter ritenere sussistente la giurisdizione italiana, è sufficiente che anche un solo frammento della condotta illecita sia stato commesso in Italia.
In questo senso, da ultimo, Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, COGNOME, Rv. 282061, secondo cui, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti pe il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (in senso conforme, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259486).
Tuttavia, nel ritenere che la fase iniziale delle condotte illecite fosse stat commessa in Italia, la Corte di appello ha fatto riferimento alla commissione nel territorio dello Stato dei reati presupposto, in particolare a quello d appropriazione indebita dell’autovettura – dal quale era scaturito, successivamente, il reato di riciclaggio – e, più sfumatamente, al reato di furto di carte di circolazione in bianco, avvenuto in Foggia, delitto presupposto rispetto a quello di ricettazione (cfr. fg. 4 della sentenza impugnata, con il richiamo alla “denuncia-querela acquisita e presentata dal legale rappresentante del Centro
RAGIONE_SOCIALE il 10 aprile 2013 alla polizia di frontiera di Genova” ed agli accertamenti sul furto di documenti alla Motorizzazione Civile di Foggia).
Tale conclusione non ha fondamento, in quanto si è voluta attribuire agli imputati una frazione di condotta che essi, ontologicamente, non avrebbero potuto commettere se non concorrendo nel reato presupposto, eventualità, quest’ultima, che comporterebbe l’impossibilità di ritenerli responsabili dei reati di riciclaggio e ricettazione, a mente della clausola di riserva contenuta negli artt. 648 e 648-bis cod.pen.
In nessun altro passaggio della sentenza impugnata emergono elementi per ritenere che altri segmenti delle condotte illecite di riciclaggio e/o ricettazion fossero stati commessi in Italia.
Al contrario, la Corte di appello e la sentenza di primo grado hanno dato atto:
che l’indagine era scaturita da una segnalazione della polizia spagnola, poiché gli imputati, a bordo dell’autovettura Land Rover di cui si discute, si trovavano in quello Stato pronti per imbarcarsi per il Marocco dal porto di Tarifa (dunque essi
non si trovavano in quel momento in Italia);
che il 4 aprile 2013, entrambi i ricorrenti erano stati fermati in Germania dalla polizia tedesca ed era stato riscontrato che la targa era ancora quella originaria del mezzo. In quella occasione, i due imputati erano in possesso anche della carta di circolazione originale (cfr. fg. 1 della sentenza del Tribunale);
che la nuova immatricolazione in Germania (condotta integrativa del riciclaggio), con l’uso di carta di circolazione contraffatta, era avvenuta 1’8 aprile 2013, senza l’emersione di elementi volti a dimostrare che tra il 4 e 1’8 aprile 2013 i due ricorrenti, od anche uno solo di essi, fosse stato presente in Italia ed ivi, ad esempio, avesse acquisito il possesso della carta di circolazione provento di furto.
Per il che e sotto un primo profilo, al fine di verificare la sussistenza della giurisdizione italiana, occorrerà che il giudice del rinvio rinvenga negli atti elementi di fatto diversi da quelli rappresentati in sentenza volti a dimostrare che almeno un frammento della condotta di riciclaggio o ricettazione sia stato commesso in Italia.
1.2. Vi è, però, sempre con riguardo all’accertamento della sussistenza della giurisdizione italiana, un secondo aspetto del quale il giudice di merito dovrà tenere conto in sede di rinvio, nell’ipotesi in cui dovesse ritenere che i reati di riciclaggio e ricettazione siano stati commessi interamente all’estero.
I due imputati, secondo quanto precisato in un passaggio motivazionale della sentenza impugnata (fg. 3), sono entrambi cittadini italiani.
Essi avrebbero commesso all’estero due reati comuni, il riciclaggio e la ricettazione.
Ne consegue che dovrà essere valutata, all’esito dell’esame degli atti, l’eventuale applicazione delle regole di cui all’art. 9 cod.pen., secondo cui, in caso di reato comune commesso all’estero dal cittadino italiano, quest’ultimo è punito “secondo la legge medesima sempre che si trovi nel territorio dello Stato”.
Tale regola, per quanto inerente al riciclaggio, non prevede, ai sensi dell’art. 9, primo comma, cod.pen., la sussistenza di ulteriori requisiti, trattandosi di reato punito con pena minima non inferiore a tre anni.
Invece, con riguardo al reato di ricettazione, dovrà farsi riferimento al secondo comma della medesima disposizione, con l’ulteriore onere di verificare la presenza di una richiesta del Ministro della giustizia o, più verosimilmente, di una istanza o querela della persona offesa.
Nella delineata ipotesi, inoltre, occorrerà procedere all’accertamento osservando il principio di diritto secondo cui, in tema di delitto comune commesso all’estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all’esercizio dell’azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell’eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell’imputato (Sez. 6, Sentenza n. 19335 del 13/01/2023, A., Rv. 284621 – 01).
Per tutte le ragioni esposte, la sentenza deve essere annullata con rinvio al fine di verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
In caso di esito positivo di tale accertamento, occorrerà valutare gli altri motivi di ricorso, che in questa sede rimangono assorbiti, ivi compreso quello inerente ad eventuali cause estintive dei reati intervenute medio tempore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari perché accerti la sussistenza della giurisdizione italiana. Così deciso, il 18/12/2024. Wc