Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4307 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE COGNOME REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME (NOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 del GIUDICE UMENZA PRELIMINARE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,NOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Firenze per nuovo esame in relazione alla pronuncia di difetto di giurisdizione per il capo 4b).
udito il difensore
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA, in difesa del ricorrente NOME (NOME) il quale dopo aver illustrato ampiamente i motivi a sostegno del ricorso, conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di VARESE sia in qualità di difensore di NOME COGNOME che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del codifensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di MONZA. L’AVV_NOTAIO COGNOME riportandosi alla memoria di replica già inviata che deposita in udienza e sottolineando i punti salienti del ricorso, conclude chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. di Firenze o in subordine il rigetto.
RITENUTO IN IFATTO
Il Pubblico ministero di Firenze ” COGNOME ricorre avverso la sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udien:za preliminare Firenze, unicamente in relazione alla parte in cui questi ha declinato la pro giurisdizione nei confronti degli imputati NOME e NOME con riguardo al capo 4b), rispetto al quale l’Autorità giudiziaria straniera (olandese) inter aveva già rinunciato alla giurisdizione a favore dell’Autorità italiana, mediant accordo sancito nell’ambito dello svolgimento della squadra investigativa comune.
Il COGNOME ricorrente COGNOME affidandosi COGNOME in COGNOME premessa COGNOME al COGNOME principio (Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. AVV_NOTAIO e altri, Rv. 272219 – 01 per il quale la ricorribilità per Cassazione è ammessa in via eccezionale quand come nel caso di specie, la sentenza non può essere oggetto di conflitto, e c nell’ipotesi in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell’ giudiziaria straniera – ha dedotto, a sostegno del ricorso, la violazione dell’a cod. proc. pen. e degli artt. 3 e 4 della legge 16 , marzo 2006, n. 146 e dell’art. 7, comnna 1, n. 5, cod. pen. per aver la pronuncia impugnata dichiarato il difetto giurisdizione di un reato transnazionale costituente un reato fine di un’associazi per delinquere transnazionale, rispetto al quale ill Giudice ha riconosciuto la pro competenza in quanto produttiva di effetti e operante, almeno in parte, in Itali
In data 22/08/23, sono pervenute note scritte, nell’interesse di NOME, a firma del difensore, AVV_NOTAIO, che chiede dichiararsi inammissibi il ricorso.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sosti NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze, per nuovo esame in relazione alla pronuncia di difet di giurisdizione per il capo 4b).
In data 14/09/23, è pervenuta, nell’interesse di NOME COGNOME, memoria di replic alle conclusioni del Procuratore generale a firma dei difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
2. Occorre preliminarmente spendere alcune considerazioni sulla ricorribilit in cassazione della sentenza con cui il giudice dichiari il proprio dife giurisdizione. Il Collegio non ignora l’orientamento di questa Corte secondo cui sentenza che decide sulla giurisdizione è – ai sensi dell’art. 568, comma 2, proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. inoppugnabile, potendo soltanto dar luogo a conflitt di giurisdizione a norma dell’art. 28, comma 1, cod. proc. pen., di guisa che, co la medesima, le parti non possono esperire alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizion ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo sogg (Sez. 1, n. 6518 del 06/12/1996, dep. 1997, P.M. in proc. Espcsito, Rv. 206608 Nello stesso senso Sez. 1, n. 33891 del 26/06/2009′ COGNOME, Rv. 244832, secondo cui è “inoppugnabile, anche se affetta da nullità assoluta, la sentenza decide sulla giurisdizione, nei cui confronti le parti possono solo, se del denunciare conflitto allorquando due diversi giudici prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito all medesimo soggetto”).
Tanto premesso, si rileva che, se pur l’art. 608 cod. proc. peri., nell’indivi i provvedimenti ricorribili, fa riferimento alle “sentenza di condanna o proscioglimento” con implicita esclusione delle c.d. “sentenze processuali”, de ritenersi, in forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’ar Cost., impugnabile anche la sentenza processuale ove la pronuncia sull giurisdizione non possa dare luogo a conflitto, in quanto tale sentenza rimarreb priva di qualsiasi controllo di legittimità. Deve, pertanto, ritenersi che sia am eccezionalmente il ricorso per cassazione nel caso in cui la pronuncia su competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto (in questo sens si sono espresse Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. AVV_NOTAIO e altri, Rv. 272219; Sez. 2, n. 20223 del 15/04/2009, NOME COGNOME, Rv. 2:44889. Sul punto si erano già espresse le Sez. U, n. 20 del 00/00/1957, Schulties, Rv. 09784 laddove hanno affermato che “le sentenze retentive e cleclinatorie del competenza e della giurisdizione non sono impugnabili se la Corte di Cassazione possa essere investita dalla relativa questione a seguito di denunzia di un confl proprio o improprio. Ne deriva che è ammesso eccezionalmente il ricorso per Cassazione soltanto quando la pronuncia sulla competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso in cui il g italiano rinunci alla giurisdizione a favore di una autorità straniera, essend tutto impossibile un conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 51 cod. pen.”)
2.1. Ed è quanto accaduto nella presente fattispecie, in cui il Tribunale declinato la propria giurisdizione, rispetto al capo di imputazione 4b), contes agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, osservando che «Sebbene tale vicenda
2.2. Ciò detto, il Pubblico ministero ricorrente lamenta come sia del tut apodittica l’affermazione dell’assenza di carattere transnazionale delle condott della relativa aggravante e sostiene che il Giudice abbia equivoca sull’applicabilità della Convenzione ONU di Palermo, ribadendo che la giurisprudenza è pacifica nel rimarcare la sussistenza della giurisdizione ital ove il reato commesso all’estero sia connesso o correlato ad un rea transnazionale che abbia prodotto effetti in Italia.
fotografi plasticamente la capacità economica e distributiva dell’RAGIONE_SOCIALE, non può non rilevarsi come il fatto di reato contestato si app del tutto generico e non descrittivo di un singolo evento storico, autonomo distinto rispetto all’operatività dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo B». In partico Giudice ha ritenuto unicamente provata la detenzione della sostanza stupefacente – ma per il solo NOME COGNOME -, atteso il riscontro costituito da una fotograf questi inviata al sodale NOME, raffigurante numerosi panetti di verosimile sosta stupefacente, collocati su un divano, reputando tale detenzione «non megli finalizzata» e non «caratterizzata dal carattere transnazionale di cui all’a 146/2006 né dalla aggravante di cui all’art. 44» della medesima legge. Ha po affermato che tale detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacent senza alcun riscontro in ordine alla sua destinazione nel territorio italiano, pare avere spiegato effetti sostanziali nel nostro Paese, così difettando il cr di collegamento necessario per ritenere una nostra giurisdizione e dunque pe ritenere rilevante la successiva rinuncia alla giurisdizione svolta dall’Olan favore dell’Autorità Giudiziaria Italiana». Ha inl”ine richiamato la pronuncia de Prima sezione di questa Corte (n. 19762 del 17/06/2020, COGNOME NOME, Rv. 279210-02) per escludere la giurisdizione dello Stato italiano, ai sensi dell’ar comma 1, n. 5, cod. pen. e della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 14 allorché si proceda per un reato transnazionale, commesso dallo stranier integralmente all’estero, non correlato da condotte da commettersi sul territo italiano, in quanto la disposizione relativa alla giurisdizione, di cui all’art. 4, della Convenzione, pur in presenza della sua ratifica, non sarebbe di immediat applicazione nell’ordinamento dello Stato parte. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Si tratta di prospettazione errata. Jil ricorrente, invero, parte premessa che si tratti di reato transnazionale (all’uopo richiamando Convenzione ONU di Palermo del 2000), i cui effetti sostiene essersi riverberati i Italia, ma trascura di considerare che, perché possa parlarsi di transnazional occorre il previo accertamento del reato commesso all’estero. Nel caso di specie tuttavia, non vi è stato alcun accertamento, attesa la rinuncia alla giurisdi effettuata dal giudice olandese; non si ha contezza del luogo di commissione de
reato; né si hanno elementi per affermare la destinazione in Italia della sost stupefacente di cui al capo 4b). Alla medesima stregua, non è dato sapere se l’RAGIONE_SOCIALE capeggiata dagli odierni imputati avesse come unico mercato d importazione il nostro Paese.
In sostanza, nel caso di specie, a venire in rilievo è unicamente l’art. 6 pen., laddove al comma 2, stabilisce che “Il reato si considera commesso ne territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseg dell’azione od omissione”. Discendendone che, ai fini dell’affermazione del giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è suffi che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento d condotta (tale potendo essere, ad esempio, anche soltanto l’incarico ad un corri di portarbà2in a ia , intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requi idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo ta collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in te estero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282061).
Fatte queste debite premesse, la violazione di legge, che consente il ricor ai sensi dell’art. 111 Cost., è costituita dall’avere il Giudice individuato criterio di collegamento con la giurisdizione italiana, il carattere transnazi della detenzione, pur avendolo escluso nel caso di specie (pp. 37 e 38), sen affatto prendere in considerazione, come invece avrebbe dovuto, l’anzidetto art. cod. pen.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione nei confronti di NOME e NOME in relazione al capo 4B dell’imputazione, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di difetto d giurisdizione nei confronti di NOME e NOME in relazione al capo 4B dell’imputazione e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze ufficio Giudice per le indagini preliminari.
Così deciso, il 20 settembre 2021 Il Consigliere estensore COGNOME